COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 3 GIUGNO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI – GARA SANZESE / LICUSATI DEL 16.5.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 3 GIUGNO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI – GARA SANZESE / LICUSATI DEL 16.5.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali e sentiti a chiarimento l’arbitro e il Presidente della società Licusati, rileva che, a proposito della sospensione della gara da parte dell’arbitro avvenuta al 32 del s.t., il capitano della società Licusati si avvicinava all’arbitro al momento della ripresa del gioco e gli comunicava che la propria squadra si ritirava dal campo in quanto, a suo avviso, non vi erano più le condizioni ambientali per la ripresa della gara, così come confermato anche dal Presidente della società in sede di chiarimenti innanzi a questa C.D. L’arbitro ha, invece, precisato che vi erano tutte le condizioni ambientali che non minavano la regolarità della gara. Infatti, lo stesso adottava gli opportuni provvedimenti disciplinari, senza alcun condizionamento (espulsione contemporanea di quattro calciatori e di un assistente di parte). Rilevato che la decisione della sospensione della gara compete unicamente ed esclusivamente alla discrezionalità del direttore di gara e nessun altro può legittimarsi, al di fuori delle Regole del Giuoco, ad assumere decisioni di tale genere e portata; acclarato che, dei lamentati motivi di ordine pubblico eccepiti dalla società reclamante, non si rinviene traccia nel referto di gara e nelle dichiarazioni suppletive del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e di confermare quanto deciso dal G.S.; ordina, altresì, che sia incamerata la tassa reclamo.
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