COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIGOR S. PAOLO B.TO – GARA DOMICELLA / VIGOR S. PAOLO DEL 18.4.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIGOR S. PAOLO B.TO – GARA DOMICELLA / VIGOR S. PAOLO DEL 18.4.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Vigor S. Paolo Belsito in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione del calciatore Cosenza Salvatore, rileva che esso è infondato. Invero, dagli atti ufficiali, risulta inserito in distinta nella gara Domicella / Vigor S. Paolo Belsito del 18.4.2004 il calciatore Cosenza Salvatore, indicato come nato il 18.3.1983. Da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento, risulta tesserato per la società Domicella il calciatore Cosenza Salvatore, nato il 18.7.1983. Nelle sue controdeduzioni, la società Domicella ha precisato che, per mero errore di trascrizione, è stata indicata, in relazione al calciatore, la data di nascita 18.3.1983. Invero, è da sottolineare che, anche in altre distinte di gara della stessa società, relative al corrente Campionato, è stata indicata l’erronea data di nascita del 18.3.1983. Tuttavia, è stata costantemente utilizzata, quale documento di riconoscimento, la patente di guida n. AV 5112022 G. Deve, dunque, ritenersi – anche alla luce del documento innanzi citato, trasmesso in copia dalla società all’atto delle sue controdeduzioni – che si tratti dello stesso calciatore, indicato con due date di nascita diverse, esclusivamente in relazione al mese di nascita, per errore materiale. L’assunto trova conferma nella circostanza che, in occasione della gara di andata, Vigor S. Paolo Belsito/Domicella del 14.12.2003, il calciatore è stato inserito in distinta con il n. 7, con l’indicazione della data di nascita come 18.07.1983 (la circostanza che ha indotto in errore la società Vigor S. Paolo Belsito) e con il documento d’identità innanzi segnalato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di sanzionare la società Domicella con l’ammenda di € 100,00 per ripetuta, erronea compilazione della distinta di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it