COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA ATL. BELLONA / G.C. SANTANGIOLESE DEL 16.11.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA ATL. BELLONA / G.C. SANTANGIOLESE DEL 16.11.03 – 2^ CAT. Preliminarmente la C.D., rileva che sono pervenuti i reclami avanzati dalle società G.C. Santangiolese e Baia Latina in relazione alla posizione irregolare del calciatore Gagliardi Gaetano inserito nella lista delle gare in epigrafe. Poiché i due reclami presentano innegabili elementi di connessione, la C.D. ne dispone la riunione. All’esito delle indagini esperite ed in conformità alla pronunzia della Commissione Tesseramenti, di cui alla riunione del 12.5.2004, il calciatore Gagliardi Gaetano è da ritenere non regolarmente tesserato con la società Atletico Bellona, con la conseguenza che il trasferimento datato 20.09.2003 è stato dichiarato nullo per essere risultata apocrifa la sottoscrizione da parte del Presidente della società. P.Q.M. DELIBERA di accogliere entrambi i reclami e, per l’effetto, di infliggere alla società Atl. Bellona la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3, sia della gara disputata il 9.11.2003 con la SS. Baia e Latina, sia della gara del 16.11.2003 con la società Santangiolese, per l’impiego, in posizione irregolare, del calciatore Gagliardi Gaetano; nulla per la tassa, non versata.
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