COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT. CASTELPAGANO – GARA SPORT.CASTELPAGANO / ASFALTI TUOZZO DEL 29.5.04 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT. CASTELPAGANO – GARA SPORT.CASTELPAGANO / ASFALTI TUOZZO DEL 29.5.04 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Castelpagano per la gara in epigrafe ed avente per oggetto la squalifica del calciatore Di Pinto Antonio fino al 29.5.2006, come dal C.U. n. 85 del 3.6.2004, rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero, dalla lettura del referto di gara, fonte privilegiata di prova, si evince la gravità del comportamento posto in essere dal Di Pinto, il quale prima colpiva violentemente l’arbitro con una spallata, senza provocargli dolore, poi, all’atto dell’espulsione, tentava di aggredirlo, ma veniva bloccato dai compagni di squadra. Infine, egli cercava di divincolarsi e, nel contempo, insultava e minacciava il direttore di gara. La reclamante, nel ricorso prodotto, sostiene che la spallata sia da addebitare ad un evento fortuito, avvenuto durante la corsa per soccorrere un calciatore infortunato. Essa, inoltre, nega il tentativo di aggressione, nonché le minacce e le offese. La tesi difensiva contrasta con quanto riportato dall’arbitro in sede di referto, nel quale si evince la chiara volontà posta in essere dal Di Pinto di aggredirlo ed inoltre si sottolineano il tentativo di divincolarsi, nonché le minacce e gli insulti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e di confermare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo; che la tassa reclamo, non versata, vada addebitata sul conto della società.
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