COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 103 del 4/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA LAZIO 1 CATEGORIA CORCHIANO – LIRENAS PIGNATARO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 103 del 4/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA LAZIO 1 CATEGORIA CORCHIANO - LIRENAS PIGNATARO La S.C. LIRENAS PIGNATARO, dopo aver preannunciato reclamo, ha presentato contestuale ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Sostiene la ricorrente che in occasione del 4° calcio di rigore calciato dall'atleta VELLOZZI GIOVANNI il pallone, dopo aver colpito il palo all'interno, entrava in rete e l'arbitro inspiegabilmente annullava il goal. Chiede per tale motivo la S.C. LIRENAS PIGNATARO la ripetizione dell'incontro oggetto del presente ricorso. Premesso preliminarmente che il reclamo di cui trattasi è improponibile in quanto vertendo su questioni tecniche, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del C.G.S. è di esclusiva competenza dell'arbitro. Comunque dalle carte in possesso di questo Organo Giudicante l'episodio citato dalla reclamante nel proprio ricorso non trova alcun riscontro, e come tra l'altro, già evidenziato in altre occasioni la prova in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento delle gare ed alle eventuali irregolarità ivi manifestatesi deve trarsi unicamente dai documenti ufficiali i quali costituiscono fonte di convincimento assoluta e privilegiata, la cui contestabilità è resa eccezionalmente possibile soltanto in caso di ambiguità,incompletezza e contraddittorietà. Nella fattispecie il rapporto presentato dall'arbitro non presenta tali caratteristiche indicando con esattezza il risultato dell'incontro conclusosi attraverso i regolamentari tiri di rigore per determinare la squadra vincente. C'è anche da sottolineare che in caso di discordanza tra quanto riporta la reclamante e quanto riferisce l'arbitro nel proprio rapporto prevale, ai sensi dell'art. 31 del CGS il contenuto di quest'ultimo. Alla luce di tutto quanto esposto; visto l'art. 12 del C.G.S. SI DECIDE a) di respingere il reclamo in argomento confermando il risultato acquisito sul campo; b) nel relativo paragrafo di seguito vengono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. La tassa reclamo si incamera.
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