COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CISTERNA CALCIO A 5 2000 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE APICELLI MASSIMILIANO (CIAMPINO CALCIO) PARTECIPANTE ALLA GARA CISTERNA CALCIO A 5 2000 – CIAMPINO DEL 29.5.2004 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CISTERNA CALCIO A 5 2000 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE APICELLI MASSIMILIANO (CIAMPINO CALCIO) PARTECIPANTE ALLA GARA CISTERNA CALCIO A 5 2000 - CIAMPINO DEL 29.5.2004 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce la posizione del calciatore APICELLI MASSIMILIANO che ha disputato la gara con il n. 1 nel CIAMPINO CALCIO A 5 in quanto lo stesso non sarebbe stato in regola con il tesseramento federale; § osservato che la reclamante fonda il proprio assunto sul fatto che la Società CIAMPINO CALCIO A 5 avrebbe inserito in distinta il nominativo senza numero di matricola ed avrebbe allegato un modulo di tesseramento privo del numero e del timbro del Comitato; § ritenuto invece che, come documentato dal competente ufficio tesseramenti, il calciatore risulta regolarmente tesserato con la Società CIAMPINO CALCIO A 5 dal 23.4.2004 con matricola 4.645.604 e quindi aveva pieno titolo a partecipare alla gara; DELIBERA § di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo CISTERNA CALCIO A 5 2000 – CIAMPINO 4 – 4 § La tassa di reclamo va incamerata.
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