COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Giugno 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S. HONE-ARNAD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 12/05/04 sul Comunicato Ufficiale n. 41, del Comitato Provinciale di Aosta, in ordine alla gara HONE ARNAD – STRAMBINESE del 9/05/04 valida per il Campionato di Seconda categoria, girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Giugno 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S. HONE-ARNAD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 12/05/04 sul Comunicato Ufficiale n. 41, del Comitato Provinciale di Aosta, in ordine alla gara HONE ARNAD - STRAMBINESE del 9/05/04 valida per il Campionato di Seconda categoria, girone F La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), CAMPAGNA Avv. Flavio (componente) e GIABARDO Avv. Luca (componente) ha deliberato quanto segue: a seguito della gara indicata all’oggetto l’U.S. HONE/ARNAD ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere una riduzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice sportivo al proprio giocatore Pier Giorgio FERRARI. Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 36, pubblicato in data 19/02/04, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i reclami agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2003-2004. Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine laddove previsto – di copia alla controparte. Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data 12/05/2004 sul C.U. n° 41 del Comitato Provinciale di Aosta, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 21/05/04 e quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it