COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 09.06.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. SARONE E DEL SIGNOR RENZO MIOLLI (ALLENATORE DELLA A.S. SARONE).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 09.06.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. SARONE E DEL SIGNOR RENZO MIOLLI (ALLENATORE DELLA A.S. SARONE). Il deferimento. Con raccomandate 20 e 22.04.2004, ai sensi dell’art. 25/4 C.G.S., il Presidente del Comitato Regionale FVG deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare l’A.S. SARONE ed il suo allenatore sig. Renzo MIOLLI, ritenendo che il contenuto delle dichiarazioni da questi rilasciate e divulgate su un organo di informazione locale, fosse altamente lesivo della reputazione dell’Organizzazione Calcistica Regionale. Il Presidente del Comitato chiedeva che la Commissione Disciplinare prendesse i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’osservanza dell’Ordinamento Federale. La contestazione. L’esternazione dell’allenatore si riferiva a fatti accaduti nel corso della gara POZZUOLO – SARONE del 18.04.04 e in altre non precisate occasioni, e testualmente riportava: “Sembra esserci un disegno di Palazzo per spazzare dall’Eccellenza l’attuale rappresentanza pordenonese” (Il Gazzettino 20.04.04) e: “Sono stati commessi troppi errori a nostro danno… A freddo non posso parlare di congiura, ma qualcosa di strano c’è” (Il Gazzettino 22.04.04). Con raccomandata 13.05.2004 la Commissione Disciplinare inviava al tesserato e alla Società formale atto di contestazione delle seguenti infrazioni: al sig. Miolli violazione dell’Art. 1) punto 1 del C.G.S. e dell’Art. 3) punti 1 e 4 C.G.S.; alla Società violazione dell’Art. 2) punto 4 C.G.S. e Art. 3) punto 2 C.G.S.. Il dibattimento. La Società, anche a nome del proprio tesserato, faceva pervenire difese scritte e giustificava l’ assenza propria e dell’allenatore al dibattimento. Le conclusioni. Il Presidente, per la Società e per l’allenatore, ha chiesto che i fatti contestati non siano sanzionati perché non lesivi e comunque smentiti in una trasmissione televisiva dal conduttore, che è il medesimo giornalista che ha riportato tra virgolette le dichiarazioni del sig. Miolli. La motivazione: Le parole riportate tra virgolette nel quotidiano locale sono decisamente forti, e non è una esimente né una attenuante il fatto che “così fan tutti”, come vorrebbe con la lettera 21.05.2004, spedita dalla Società via fax alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, il Presidente della Società deferita. Questi, dopo aver giustificato l’assenza dell’allenatore, attualmente all’estero, ha inoltre precisato che le dichiarazioni virgolettate sul quotidiano, oggetto di contestazione e di deferimento, sono state stracapite dal giornalista, il quale ha pubblicamente rivolto le sue scuse in sede televisiva “(Telepordenone domenica 25 aprile alle 19.00 circa) ”e avrebbe ammesso “di aver un po’ interpretato ed un po’ esagerato quanto affermato dal Miolli chiedendogli ufficialmente scusa”. Ebbene, il direttore o, comunque, il responsabile della testata che ha ospitato le dichiarazioni contestate “è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”, questo secondo il testo della legge sulla stampa. A mente della richiamata normativa, “per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”, “devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate”. Non è prevista, quindi, una rettifica fatta attraverso un media diverso, che abbia un diverso ascolto e un diverso bacino di utenza. Peraltro, la Società non ha neppure consegnato alla Commissione Disciplinare (che ne poteva eventualmente prendere visione) la cassetta contenente queste asserite rettifiche, sì che la loro rappresentazione resta del tutto indimostrata. La Società risponde per responsabilità oggettiva dei fatti contestati al proprio tesserato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare del Friuli Venezia Giulia: - commina al sig. Renzo MIOLLI, allenatore dell’A.S. Sarone, la squalifica temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione a tutto il 31 dicembre 2004 (tenuto conto della sospensione dell’attività ufficiale durante la stagione estiva); - infligge all’A.S. SARONE, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di €uro 750.
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