Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 306/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI TACCOLA MIRKO E CAMPO MASSIMO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA SORA-VIS PESARO DEL 9/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 306/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI TACCOLA MIRKO E CAMPO MASSIMO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA SORA-VIS PESARO DEL 9/5/2004). Avverso la squalifica per due gare effettive per “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo” dei propri calciatori Taccola Mirko e Campo Massimo, inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 266/C del 11/5/2004, la società Sora ha prodotto in data 18 maggio 2004 formale ricorso per la riduzione delle squalifiche stesse ad una sola giornata. Nelle proprie doglianze scritte, con riferimento al giocatore Taccola, la società sottolinea come si sia trattato di un fortuito screzio con un avversario, sfiorandosi solo reciprocamente il capo ma pur senza alcuna conseguenza fisica. Con riferimento poi al giocatore Campo, si cita il rapporto dell’assistente arbitrale dal cui intervento è scaturita l’espulsione del giocatore e si ribadisce in sostanza che il giocatore ha dato una semplice spinta a mani aperte all’avversario, senza violenza nè conseguenza alcuna. Si richiede pertanto per entrambi i propri tesserati la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Alla riunione odierna è presente l’avv. Balzano Giuseppe, con delega formale della società istante. Nel proprio intervento il legale si riporta ai motivi già sopra indicati, confermando che in ambedue i casi non si possa parlare di violenza. Per il Campo, entrato sul terreno di gioco, l’esame dei documenti ufficiali di gara, ivi compreso quello redatto dall’assistente arbitrale, confermerebbe la dinamica della “spinta” a palme aperte su un avversario a gioco fermo, nessuna conseguenza da parte del calciatore avversario e con ripresa regolare del gioco. Per il Taccola, analogamente a quanto rappresentato per iscritto, vi sarebbe stato un accenno di contatto, ovvero la sola reciproca volontà di colpirsi, ma la violenza non sarebbe stata effettivamente consumata. Per entrambi i propri assistiti il legale conclude richiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata. Orbene questa Commissione Disciplinare, avuto riguardo agli atti ufficiali di gara ed ai richiesti supplementi, ritiene che per quanto riguarda il Taccola vi sia stato comportamento che integra perfettamente il connotato dell’azione violenta. Tanto, in condizioni di reciprocità con l’avversario. Pertanto, in linea con analoga decisione recentemente assunta, coerentemente si ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per quanto attiene viceversa il Campo, avuto riguardo al fatto che l’azione si è prodotta comunque a mani aperte e senza ulteriori conseguenze, la Commissione propende per una minore gravità della condotta così come posta in essere al fine di respingere e/o allontanare energicamente un avversario. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo confermando la squalifica al calciatore Taccola e riducendo ad una gara effettiva la squalifica al calciatore Campo. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it