Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 306/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA VITTORIA-GELA DEL 9/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 306/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA
2.000,00 EURO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA VITTORIA-GELA DEL
9/5/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha irrogato alla
società F.C. Vittoria l’ammenda di 2.000,00 euro “per aver dato luogo a
consistente ritardo sull’ora d’inizio dei due tempi di gara stante il
danneggiamento della rete di una porta e le conseguenti operazioni di
riparazione della stessa; per lancio di rotoli di carta senza conseguenze”.
Risulta infatti dal rapporto dell’assistente di gara che ha rilevato
l’episodio segnalandolo all’arbitro che, immediatamente prima dell’inizio della
gara, eseguiti i rituali controlli senza rilevare alcun danno alla rete, fu invitato
dal portiere del Gela a constatare la presenza di un foro nella rete appena
controllata per la cui rimozione il custode dovette intervenire provocando un
ritardo dell’inizio della partita di alcuni minuti. L’episodio si è poi ripetuto
all’inizio del secondo tempo con conseguente ritardo dovuto anche dalla
necessità di sgombrare il terreno di gioco dai rotoli di carta lanciati dalle
opposte tifoserie.
Per ottenere la riforma della sanzione ha proposto reclamo la società
F.C. Vittoria escludendo ogni propria responsabilità in ordine ai fatti causa del
ritardo da ascriversi invece al doloso comportamento del portiere del Gela
asseritamente confermato dal fatto che, dopo l’ispezione eseguita
dall’assistente arbitrale, la rete risultava essere priva di danneggiamenti.
Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede l’assistente
arbitrale ha confermato il rapporto precisando che nelle immediate vicinanze
della porta danneggiata vi erano soltanto il portiere del Gela che segnalò il
buco nella rete oltre a due raccattapalle. Aggiunge che le riparazioni
necessarie furono eseguite dal custode dello stadio.
Osserva la Commissione che, in mancanza di prova concreta in ordine
alla colpa del portiere del Gela insinuata dalla società F.C. Vittoria nel proprio
reclamo, la responsabilità dell’accaduto e del conseguente ritardo nell’inizio e
nella ripresa del gioco va ascritta alla reclamante. Il reclamo può invece
essere parzialmente accolto in punto di sanzione che deve essere ridotta
come in dispositivo, considerate la lievità dell’infrazione disciplinare
commessa ed il fattivo ed immediato intervento per la rimozione del danno da
parte della società Vittoria che ha consentito il regolare svolgimento della
gara.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società F.C. Vittoria S.r.l. riducendo l’ammenda a
1.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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