Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 314/C del 9 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PASQUALE FRACASSETTI E SQUALIFICA DIRIGENTE GIANBORTOLO POZZI FINO A TUTTO IL 7/6/2004 (C.U. 303/C DEL 31/5/2004 GARA LUCCHESE-LUMEZZANE DEL 30/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 314/C del 9 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PASQUALE FRACASSETTI E SQUALIFICA DIRIGENTE GIANBORTOLO POZZI FINO A TUTTO IL 7/6/2004 (C.U. 303/C DEL 31/5/2004 GARA LUCCHESE-LUMEZZANE DEL 30/5/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione sino a tutto il 7.6.2004 al Pozzi, dirigente accompagnatore del Lumezzane, ”per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara” e ha irrogato due giornate di squalifica al calciatore Pasquale Fracassetti della medesima società “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Lumezzane, chiedendo la revoca della inibizione irrogata al presidente e la riduzione ad una giornata della squalifica inflitta al calciatore. Quanto al presidente ha sostenuto che lo stesso, senza rivolgere alcuna offesa all’arbitro, si sarebbe avvicinato ai calciatori della sua squadra che avevano inscenato una protesta collettiva verso l’assistente arbitrale, reo di non aver segnalato la posizione di fuori gioco del calciatore autore del goal. Quanto al tesserato ha sostenuto che il medesimo non avrebbe offeso il direttore di gara, ma avrebbe soltanto imprecato nel pronunciare la parola volgare attribuitagli. All’esito della odierna riunione, partitamente si osserva: per quanto attiene al presidente, dagli atti ufficiali risulta che l’arbitro al 37°del secondo tempo ha espulso il Pozzi che ad alta voce gli ha rivolto la seguente frase: “ma porca puttana che c… . hai fischiato”. Il referto di gara conflitta in modo deciso l’assunto difensivo ed induce ad escludere che il Pozzi si sia limitato ad avvicinare i propri calciatori che protestavano. Appare, quindi, esatta la qualificazione di “condotta irriguardosa” formulata dal primo giudice, la cui delibera va confermata apparendo adeguata la sanzione inibitoria inflitta. Per quanto attiene al calciatore, dal referto di gara emerge che l’arbitro al 39° del secondo tempo ha espulso il Fracassetti che gli ha indirizzato la seguente frase: “ma non farti prendere per il c… , cazzone”. Alla stregua di tale risultanza non é possibile ipotizzare la semplice condotta irriguardosa, implicitamente dedotta dalla società reclamante, in quanto, pur riconoscendosi che la parola “cazzo” é ormai desemantizzata ed usata come mera imprecazione, purtuttavia nel caso di specie la struttura della frase e l’uso della parola “cazzone” dimostra a chiare note come la volgare parola nell’intento dell’autore rappresentasse un attacco diretto al prestigio del direttore di gara. Orbene, riconosciuta la valenza offensiva e non solo irriguardosa della frase, si impone la reiezione del reclamo anche per quanto attiene alla posizione del calciatore, giustamente sanzionato con la squalifica per due gare secondo il consueto parametro adottato da questa Commissione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società A.C. Lumezzane contro la delibera del Giudice Sportivo che ha inibito il presidente Gianbortolo Pozzi sino al 7/6/2004 e ha squalificato il calciatore Pasquale Fracassetti per due gare effettive. La tassa va addebitata.
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