Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 314/C del 9 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO BAIANO (C.U. 304/C DEL 31/5/2004 GARA SANGIOVANNESE-GUBBIO DEL 30/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 314/C del 9 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO
BAIANO (C.U. 304/C DEL 31/5/2004 GARA SANGIOVANNESE-GUBBIO
DEL 30/5/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Francesco Baiano della A.C.
Sangiovannese “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la
riduzione della squalifica, deducendo che il Baiano, ripetutamente provocato,
non avrebbe commesso atto di violenza, ma solo spintonato l’antagonista
senza intenti violenti.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
possa essere accolto.
Nel referto di gara l’assistente arbitrale ha riferito che il Baiano a gioco fermo
ha colpito l’avversario con un schiaffo al volto; nel supplemento acquisito dalla
Commissione l’assistente arbitrale ha confermato il referto di gara, ribadendo
che il Baiano non ha solo spintonato l’antagonista, ma ha aggiunto che
effettivamente il calciatore é stato platealmente e ripetutamente provocato
dall’avversario che ha poi colpito.
Confermando la circostanza delle provocazioni operate in danno del Baiano,
le risultanze ufficiali portano quanto meno a dubitare che si sia trattato di un
vero e proprio atto di violenza, e cioè di un atto finalizzato a ledere, e
inducono a sussumere la fattispecie in esame nella categoria delle condotte
scorrette, per la quale é sanzione adeguata la squalifica per un solo turno; in
tal senso si deve modificare la delibera impugnata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dalla società A.C. Sangiovannese 1927
S.p.a. riducendo ad una gara effettiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo
al calciatore Francesco Baiano.
La tassa non va addebitata.
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