Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAETANO ALLEGRETTI, MASSAGGIATORE DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAETANO ALLEGRETTI, MASSAGGIATORE DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data 8/4/2004, si contesta: • a Gaetano Allegretti, massaggiatore della società F.C. Sporting Benevento, la violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva perché in occasione della gara Benevento-Sambenedettese del 28/3/2004, invitato ad uscire dal campo in quanto non compreso nella lista ufficiale presentata all’arbitro, inveiva contro il collaboratore dell’Ufficio Indagini esprimendosi con un gestaccio e dicendo “fanno bene, negli altri campi, a voi della F.I.G.C., a farvi un c... così”; peraltro, nonostante il divieto di accesso al campo di gioco, nel secondo tempo si ripresentava a bordo campo e al terzo goal si catapultava dentro il campo di gioco; • la società F.C. Sporting Benevento S.r.l., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio massaggiatore. Nelle proprie doglianze la società rappresenta che l’Allegretti non risulta essere tesserato nei propri quadri con qualifica alcuna e che si tratta, in buona sostanza, di un pensionato ultra settantenne con mansioni d’ordine quale vice custode del campo e saltuario collaboratore esterno. La sua presenza ai bordi del campo e il suo ingresso per esultanza, pur da stigmatizzare, sono stati comunque ritenuti dalla terna arbitrale del tutto marginali e come tali non menzionati. Quanto alle intemperanze verbali nei confronti del rappresentante dell’Ufficio Indagini, pur irriguardose e deprecabili, avuto riguardo all’età dei due, debbono essere comunque oggettivamente ritenute minacce poco credibili. Si richiede dunque il proscioglimento della società e la sanzione minima per l’Allegretti. Alla riunione odierna sono presenti il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini ed il F.C. Sporting Benevento S.r.l, attraverso il proprio legale munito di delega. Il primo ritiene i fatti così come emersi, provati. L’Allegretti quale magazziniere e non massaggiatore non aveva infatti titolo per sostare a bordo campo. Egualmente deve essere stigmatizzata la sua esuberanza nell‘esultare e nell’apostrofare il rappresentante dell’Ufficio Indagini. Viene pertanto richiesta la sanzione di due mesi di inibizione per l’incolpato e la pena pecuniaria di 1.500,00 euro per la società per responsabilità oggettiva nel mancato controllo. Il legale della società, avv. Giuseppe Balzano, si rifà alla memoria scritta sottolineando come l’Allegretti di cui comunque si ammette l’improprio comportamento, sia figura nota a livello locale ma sostanzialmente innocua per l’età, con mansioni marginali nella gestione del campo e comunque non facente parte dei quadri ufficiali. Nella circostanza si insiste per il proscioglimento della società o in subordine per l’ammonizione. Orbene, questa Commissione Disciplinare, esaminati i fatti così come risultanti dagli atti ufficiali, ritiene di non aver giurisdizione nei confronti dell’Allegretti in quanto effettivamente non tesserato. Quanto alla società Benevento, si ritiene che esista responsabilità oggettiva per non aver impedito o evitato il permanere a bordo campo di persona non autorizzata e il suo successivo ingresso in campo, seppur per esultanza, del proprio esuberante sostenitore. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di non sanzionare Gaetano Allegretti e di irrogare l’ammenda di 750,00 euro alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l.-.
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