Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI MARIO IACOBUCCI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI MARIO IACOBUCCI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C, la Commissione Disciplinare ha contestato a Iacobucci Mario la violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 2 dell’Accordo Collettivo vigente ed allegato quale parte integrante al Regolamento dell’ Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per avere stipulato in data 4 Maggio 2002 un contratto di consulenza non previsto dalle norme federali e non depositato in Lega. All’odierna riunione non è comparso il Iacobucci che non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Rileva questa Commissione che dagli atti si desume, anche per ammissione dello stesso, la responsabilità del Iacobucci. Il Iacobucci ha infatti stipulato con la società Foggia Calcio S.r.l. un contratto di consulenza. Tale contratto non è previsto dalle norme federali che prevedono che i direttori sportivi debbono stipulare con la società i contratti previsti dalle normative vigenti e depositati in Lega nei termini dettati sempre da dette norme. La responsabilità del Iacobucci va quindi affermata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare a Mario Iacobucci, direttore sportivo all’epoca dei fatti della società Foggia Calcio S.r.l., la sanzione di tre mesi di inibizione.
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