F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 15/Cf riunione del 6 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMEN- TO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
Comunicato ufficiale n. 15/Cf riunione del 6 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it
PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ ART. 25, COMMI 4 E 5,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMEN-
TO
La Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l’avviso che il
termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva è perentorio e che entro tale termine deve essere
fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva.