F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATU- TO FEDERALE, 10 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTO RI SPORTIVI, 9 DELL’ACCORDO COLLETTIVO DEI DIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN OR- DINE ALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDI- NARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATU- TO FEDERALE, 10 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTO RI SPORTIVI, 9 DELL’ACCORDO COLLETTIVO DEI DIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN OR- DINE ALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDI- NARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PREMESSO È stata trasmessa a questa Corte federale, dal Segretario della F.I.G.C., la documentazione sulla cui base il Procuratore federale sollecita l’interpretazione della Corte federale sul seguente quesito: se sia integrata la violazione dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto federale qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negli articoli 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell’Accordo Collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitra-le. In particolare emerge dalla documentazione trasmessa a questa Corte che il sig. Iodice Giuseppe, in data 9 ottobre 2003, ha ottenuto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti di Serie C un lodo che gli ha riconosciuto emolumenti per l’attività di Segretario dallo stesso svolta in favore della Società Acireale. Il lodo non è stato però eseguito dalla predetta società, che l’ha impugnato avanti il Tribunale di Firenze chiedendone la dichiarazione di nullità. L’Acireale non ha fatto precedere tale iniziativa dalla domanda di autorizzazione ad adire le vie legali. CONSIDERATO 1. L’articolo 27, comma 2, dello Statuto federale così recita: “Tutti i soggetti …, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione …… assumono in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. …… Salvo motivate deroghe, concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari ……”. Il quesito sottoposto alla Corte sta proprio nell’accertare se integri tale responsabilità disciplinare l’impugnazione avanti il giudice ordinario di un lodo arbitrale emesso da un Collegio arbitrale in applicazione dell’articolo 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dell’articolo 9 dell’Accordo Collettivo relativo alla stessa categoria professionale e dell’articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. 2. A tale eventualità la società Acireale oppone innanzitutto la nullità della clausola compromissoria che sta alla base del richiamato arbitrato. Nullità ricollegata alla violazione delle norme di ordine pubblico vigenti in riferimento al rapporto di lavoro. Viene, in particolare, rilevato che la legge n. 533 del 1973 vieta il ricorso all’arbitrato per le controversie di lavoro, a meno che ciò non sia previsto da contratti collettivi e, comunque, non si traduca nel pregiudizio della facoltà di adire l’autorità giudiziaria. È in ogni caso nulla la clausola che autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile. Lo stesso decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge n. 280 del 2003, all’articolo 1, comma 2, mentre afferma l’autonomia dell’ordinamento sportivo, contestualmente fa salve le situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, ma rilevanti altresì per l’ordinamento giuridico generale. Anche l’articolo 27, comma 4, dello Statuto federale fa salve le disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Conclude, pertanto, la società Acireale che essa, per impugnare il lodo, non necessitava di alcuna autorizzazione, atteso che il Regolamento del Collegio arbitrale non può essere interpretato nel senso di contrastare con norme imperative. 3. Con riferimento alle riportate considerazioni, va innanzitutto rilevato che l’autonomia dell’ordinamento sportivo configura questo come un ordinamento settoriale, dotato di proprie regole, che lo Stato riconosce in diverse occasioni come idonee a disciplinare i rapporti che si ricollegano alle attività sportive, senza intromissioni da parte dell’ordinamento generale. Gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti di questo ordinamento e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo. Certo un limite a tale autonomia settoriale si rinviene nel caso in cui i rapporti insorti nell’ordinamento sportivo assumano rilevanza per l’ordinamento generale. In tal caso, qualunque siano gli effetti dell’ordinamento autonomo, lo Stato interviene con le proprie disposizioni. E ciò costituisce un limite all’autonomia. Questo è il senso dell’articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, come convertito dalla legge n. 280 del 2003, laddove si esprime in termini di “riserva all’ordinamento sportivo” della disciplina di determinati rapporti. Ma anche quando tali rapporti assumono rilievo per l’ordinamento generale, e questo sarebbe il caso dell’eventuale nullità della clausola compromissoria prevista dall’ordinamento sportivo, non per questo se ne può trarre la conclusione che perdano del tutto rilievo le implicazioni dell’ordinamento particolare sportivo. Ne deriva che, anche in ipotesi di nullità della clausola per il diritto positivo, non per questo se ne dovrebbe di per sé trarre la conseguenza della nullità della stessa clausola per il distinto e autonomo ordinamento sportivo. In altri termini, la riconosciuta autonomia dell’ordinamento sportivo consentirebbe di ricollegare alla stessa fattispecie effetti diversi nell’ordinamento generale e in quello sportivo. 4. Ma v’è di più. L’ordinamento statale, proprio per la tradizionale autonomia dell’ordinamento sportivo, con la legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola compromissoria con la quale le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e sportivo siano deferite ad un collegio arbitrale. Dunque la validità della clausola compromissoria non può essere messa in discussione. 5. Ora, nel caso di specie la clausola compromissoria è prevista sia dal regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi (articolo 10) che dall’accordo collettivo (articolo 9). Inoltre, il citato articolo 27, comma 2, dello Statuto federale espressamente impone ai tesserati di sottostare ai provvedimenti generali e particolari emessi nell’ambito dell’ordinamento sportivo. E l’articolo 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva conferma il carattere disciplinare della violazione al precetto. 6. Né può dirsi che la società Acireale avesse esaurito i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo. Infatti l’articolo 27 dello Statuto federale, ai commi 3 e 4, infatti, espressamente prevede l’obbligatorietà, in caso di esaurimento dei gradi di giustizia federale, del tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I.. e, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, il rimedio definitivo dell’arbitrato avanti alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I.. P. Q. M. la Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l’avviso che l’impugna-zione del lodo arbitrale dinnanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it