F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMEN- TO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 16/Cf riunione del 16 aprile 2004 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMEN- TO PREMESSO Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti pone alla Corte federale, su sollecitazione della società A.C.S. Leonzio, due quesiti interpretativi dell’articolo 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare i quesiti vertono sui seguenti profili: a) se possa essere sufficiente, ai sensi delle richiamate disposizioni, effettuare un deferimento generico, sprovvisto degli accertamenti definitivi, o se fin dall’origine l’accertamento debba essere sostenuto da ogni documentato accertamento; b) se, ammesso il deferimento “generico”, debba essere disposto un deferimento normale o se sia possibile un deferimento “in via cautelare”. CONSIDERATO 1. Va innanzitutto premesso che la Corte si esprime sulla richiesta di parere formulata con lettera del 24 febbraio 2004, trasmessa dalla Federazione alla Corte in data 24 marzo 2004. Pur traendo la richiesta di parere spunto da un caso concreto, deve escludersi che essa possa valere quale riesame della decisione della Commissione d’Appello Federale del 24 novembre 2003. La pronuncia del parere non è idonea a riformare la decisione disciplinare, ma solo a definire la portata delle richiamate disposizioni. 2. Nel merito, i quesiti proposti debbono trovare risposta nella natura del deferimento, nelle modalità della sua descrizione normativa e nella ratio dei termini previsti per la sua presentazione. Il deferimento, come promozione dell’azione disciplinare, deve essere sorretto dagli accertamenti istruttori che lo giustificano (cfr. anche l’art. 28, comma 4, lett. b/ C.G.S.). Naturalmente la va lutazione del grado di completezza o meno degli elementi raccolti al fine di fondare una responsabilità disciplinare non assume rilievo a questo riguardo, attenendo invece alla fondatezza del deferimento, che dovrà essere valutata dal giudice sportivo. Ciò che, invece, rileva sotto il profilo della validità dell’atto di deferimento è la sua idoneità ad avviare l’azione disciplinare. I termini assumono rilievo a questo proposito, atteso che essi assolvono ad una duplice funzione: quella di mettere rapidamente in grado l’accusato di conoscere i rilievi mossi nei suoi confronti e quello di pervenire ad una definizione sollecita dell’addebito disciplinare, in modo che non siano pregiudicati l’andamento del campionato e la stabilità dei suoi esiti. 3. Questa Corte ha già in altra occasione segnalato la natura perentoria dei termini per il deferimento, proprio al fine di assicurare le finalità sopra richiamate (Corte federale C.U. n. 13/Cf stagione 2002/2003). Ora, detta perentorietà porta con sé la necessità che il deferimento non si fondi su elementi forniti successivamente alla scadenza del termine perentorio e che incidano sulla configurazione dell’addebito disciplinare. Se così non fosse, la produzione successiva di elementi idonei a qualificare e specificare l’addebito disciplinare renderebbe del tutto incerto il momento del perfezionamento di quei dati accusatori, con ciò compromettendo proprio le richiamate finalità e, in sostanza, la tempestività della definitiva stabilizzazione dei risultati delle competizioni. 4. Sul primo quesito, dunque, deve ritenersi che il deferimento deve avere alla sua base tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sui quali si pronuncerà il giudice sportivo e che non è dunque ammissibile né valido un accertamento generico, cond izionato o con riserva, se con questo si vuole intendere un deferimento che rinvii ad un momento successivo (che sarebbe del tutto indeterminato) la produzione dei necessari elementi di valutazione. 5. Sul secondo quesito si deve, conseguentemente, osservare che un deferimento cautelare non è concepibile. Se per cautelare si intende, infatti, una sorta di “prenotazione”, pur in mancanza degli addebiti del deferimento, è chiaro che la sua genericità si tradurrebbe in un espediente per “salvare” la scadenza del termine, ma in tal modo, in sostanza, si aggirerebbe la perentorietà del termine che ha una finalità pubblica da salvaguardare. Resta, naturalmente, possibile, invece, ogni completamento del deferimento entro il termine perentorio, anche una volta che il deferimento sia stato già proposto. P. Q. M. La Corte federale, sull’interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l’avviso che il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva è perentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva.
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