LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cagliari dell’8/5//04 – C.U. n. 368 dell’11/5/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Verona-Cagliari dell’8/5//04 - C.U. n. 368 dell’11/5/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la
sanzione della ammenda di € 8.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Verona-Cagliari dell’8/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la condotta dei propri sostenitori non
sarebbe sanzionabile perché il cosiddetto “verso della scimmia” non avrebbe natura
razzistica, ma soltanto quella di “scherno”; in secondo luogo, che, comunque, la sanzione
sarebbe sproporzionata e eccessivamente affittiva. Di conseguenza, si chiede la riduzione
della sanzione.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, a più riprese e con particolare
intensità in una occasione, hanno indirizzato cori di tenore univocamente razzista nei
confronti di un calciatore avversario.
Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano stati gravi, non apparendo fondata la
prospettazione della reclamante volta a qualificare il cosiddetto “verso della scimmia” come
“coro di scherno nei confronti di un calciatore avversario”, in considerazione delle modalità
e delle condizioni nelle quali si è concretizzata la fattispecie. Tuttavia, tenuto conto delle
documentate iniziative della Società in prevenzione di tali condotte e pur considerata la
recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione a € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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