LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04 – C.U. n. 374 del 18/5/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04 – C.U. n. 374 del 18/5/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di € 4.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il rapporto redatto dal Collaboratore
dell’Ufficio Indagini è stato trasmesso oltre il termine previsto dall’art. 31 del C.G.S. e,
dunque, sarebbe inutilizzabile; in secondo luogo, che il lancio di un pezzo di cartone e di
alcune luminarie non avrebbero avuto il connotato della pericolosità; in terzo luogo, che le
persone che si trovavano all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi sarebbero stati
agenti delle forze dell’ordine in borghese.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
Preliminarmente, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva che
l’eccezione prospettata dalla reclamante in ordine alla inutilizzabilità del rapporto del
collaboratore dell’Ufficio Indagini non è fondata, perché il termine previsto dall’art. 31 del
C.G.S. ha natura ordinatoria, in quanto è diretto a garantire esclusivamente l’efficiente
svolgimento del procedimento disciplinare.
Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che i sostenitori della reclamante hanno lanciato un
pezzo di cartone sul terreno di giuoco e acceso in una curva, nonché lanciato fuochi
d'artificio; inoltre, che si è verificata l'indebita presenza di numerose persone non
autorizzate nel corridoio degli spogliatoi sia nell'intervallo che a fine gara, tanto da
costringere l'Arbitro ad intervenire richiedendone l'allontanamento.
Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur considerando la
recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione a € 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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