LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04 – C.U. n. 374 del 18/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l’ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04 – C.U. n. 374 del 18/5/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 4.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il rapporto redatto dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini è stato trasmesso oltre il termine previsto dall’art. 31 del C.G.S. e, dunque, sarebbe inutilizzabile; in secondo luogo, che il lancio di un pezzo di cartone e di alcune luminarie non avrebbero avuto il connotato della pericolosità; in terzo luogo, che le persone che si trovavano all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi sarebbero stati agenti delle forze dell’ordine in borghese. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva che l’eccezione prospettata dalla reclamante in ordine alla inutilizzabilità del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini non è fondata, perché il termine previsto dall’art. 31 del C.G.S. ha natura ordinatoria, in quanto è diretto a garantire esclusivamente l’efficiente svolgimento del procedimento disciplinare. Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che i sostenitori della reclamante hanno lanciato un pezzo di cartone sul terreno di giuoco e acceso in una curva, nonché lanciato fuochi d'artificio; inoltre, che si è verificata l'indebita presenza di numerose persone non autorizzate nel corridoio degli spogliatoi sia nell'intervallo che a fine gara, tanto da costringere l'Arbitro ad intervenire richiedendone l'allontanamento. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur considerando la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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