• Stagione sportiva: 2003/2004
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
(gara Sampdoria-Perugia del 18/4/04).
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
(dichiarazioni alla stampa del 23-24 aprile e 3 maggio 2004).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
(gara Sampdoria-Perugia del 18/4/04).
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
(dichiarazioni alla stampa del 23-24 aprile e 3 maggio 2004).
I procedimenti
Con un primo provvedimento del 23/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 1,
comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 1, 2, 3 e 4, e dell’art. 16, comma 1, del
C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione,
giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale,
nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità
diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Con un secondo provvedimento del 5/5/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 1,
comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 1, 2, 3 e 4 , e dell’art. 16, comma 1, del
C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa e nel corso di
una trasmissione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti
nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S.,
per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale preliminarmente ha
chiesto la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva.
La Commissione, in accoglimento di tale richiesta, ha disposto la riunione dei deferimenti
per evidenti ragioni di connessione soggettiva.
Nel merito, il Vice Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità
degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 4 mesi e a quella
dell’ammenda di € 30.000,00 per il Gaucci e alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 per
la Soc. Perugia in relazione al primo deferimento, alla sanzione dell’inibizione per 3 mesi e
a quella dell’ammenda di € 25.000,00 per il Gaucci e alla sanzione dell’ammenda di €
25.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al secondo deferimento.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che, con riferimento al primo
procedimento, le dichiarazioni del Gaucci rese nel corso delle trasmissioni televisive
“Domenica Sportiva” del 18/4/04 e “Processo di Biscardi” del 19/4/04 e quelle riportate
negli articoli pubblicati dai quotidiani “Corriere della Sera, “Tempo”, “Tuttosport”,
“Corriere dello Sport”, “Gazzetta dello Sport”, ”Messaggero” pubblicati nei giorni 19, 20 e
21/4/04, sono censurabili.
Con riferimento al secondo procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del
Gaucci rese nel corso della trasmissione televisiva “Processo di Biscardi” del 3/5/04 e
quelle riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Tempo”, “Corriere dello Sport”,
“Gazzetta dello Sport” e ”Unità” pubblicati nei giorni 23e 24/4/04, sono censurabili.
Come ha avuto modo di affermare in più occasioni sempre nei rispetti degli stessi deferiti,
le affermazioni fatte dall’incolpato travalicano qualsiasi limite del lecito diritto di critica,
arrivando a configurare, in alcuni casi, veri e propri insulti nei confronti di soggetti che
operano nell’ambito federale e, in generale, adombrando dubbi pesanti sulla regolarità del
campionato.
A ciò si aggiunga che il Gaucci ha espresso i suddetti giudizi senza minimamente ancorarli
ad alcun concreto elemento di riscontro.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto della portata delle espressioni e
della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del
C.G.S.
Tenuto conto del significato letterale delle dichiarazioni, della loro offensività, della loro
idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di soggetti che operano
nell’ambito federale e dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la
correttezza dello svolgimento del campionato, della risonanza conseguente ai mezzi di
comunicazione utilizzati, della recidiva specifica e reiterata e del fatto che sono state
pronunciate dal Gaucci in un momento in cui egli era già sottoposto a provvedimento di
inibizione per analoghi comportamenti antiregolamentari, questa Commissione ritiene equo
comminare ai deferiti le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
a) in relazione al primo deferimento, inibizione per 3 mesi e ammenda di € 20.000,00 a
Luciano Gaucci e ammenda di € 20.000,00 alla Soc. Perugia;
b) in relazione al secondo deferimento, inibizione per 2 mesi e ammenda di €
15.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 15.000,00 alla Soc. Perugia.
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comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
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Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
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