COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA ATLETICO ATRIPALDA / BISACCESE DELL’11.2.04 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA ATLETICO ATRIPALDA / BISACCESE DELL’11.2.04 – PROM. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il Presidente della reclamante, rileva che le dichiarazioni rese dall’arbitro e dagli assistenti di gara, sentiti a chiarimento da questa Commissione, risultano confermative di quanto gli stessi hanno riportato nel referto di gara e nei relativi allegati. Con riferimento alla prima circostanza lamentata dalla reclamante, relativa alla presenza di due persone estranee, che prima ingiuriavano e minacciavano i calciatori della Bisaccese, che poi, al rientro negli spogliatoi, alla fine del primo tempo, colpivano con un pugno uno di essi, con l’aggravante che, successivamente, anche un altro calciatore ospite sarebbe stato aggredito, sebbene uno degli assistenti dell’arbitro abbia individuato la presenza all’interno della recinzione di un estraneo con una cintura in mano, non poteva, comunque, affermare che questi l’abbia usata per minacciare o aggredire i calciatori ospiti. L’arbitro e gli assistenti, in sede di audizione, hanno, inoltre, riferito che durante l’intervallo i Dirigenti della Bisaccese gli raccontavano di minacce ed episodi di violenza ricevuti dai loro calciatori, ma che nessun componente della terna arbitrale abbia visto tali episodi. L’arbitro ha, comunque, precisato che il comportamento dei tifosi non era tale da rendere impossibile il regolare prosieguo della gara. In riferimento all’ammenda comminata alla reclamante, va rilevato la congruità della decisione del Giudice sportivo alla luce del comportamento tenuto dai sostenitori della Bisaccese, oltre che nel corso della gara anche alla fine della stessa. P.T.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della tassa non versata sul conto della società reclamante.
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