COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G. SICONOLFI – GARA SICONOLFI / ABELLINUM DEL 30.05.2004 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G. SICONOLFI – GARA SICONOLFI / ABELLINUM DEL 30.05.2004 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva la conformità alla specifica normativa, essendo stato esso (riferito a gara di spareggio per la non retrocessione al Campionato di categoria inferiore) proposto dalla società G. Siconolfi in conformità ai termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gare, così come statuito nel C.U. n. 117/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 54 del 12.2.2004 del C.R. Campania. Invero, il terzo giorno dalla gara cadeva in data 2 giugno, giorno festivo, per cui è prorogato di diritto al primo giorno successivo, non festivo (3 giugno), in cui esso è stato depositato (previa spedizione alla società controparte, come si evince dalla ricevuta della raccomandata postale rimessa dalla società Giuseppe Siconolfi ed allegata al reclamo depositato). Nel merito, questa Commissione osserva che il reclamo è relativo alla posizione del calciatore Giraffa Moreno, nato il 20.03.1988, che, pur regolarmente tesserato a favore della società Abellinum con decorrenza dal 21.11.2003, non è stato mai autorizzato dal C.R. Campania ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., come da nota dell’Ufficio Tesseramento del Comitato medesimo, in data 7.06.2004. Il calciatore in esame va considerato, alla luce di quanto statuito dall’art. 31 N.O.I.F., quale calciatore “giovane”, in quanto, al 1° gennaio dell’anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva – nel caso di specie, l’anno solare 2003 – non aveva compiuto il sedicesimo anno d’età. Ai fini della partecipazione alla gara de qua, il calciatore in parola, in ragione del suo status di “giovane”, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dal C.R. Campania, come confermato dalla Commissione d’Appello Federale, nella sua riunione del 5 aprile 2004 (vedasi, al riguardo, il C.U. n. 69 dell’8.04.2004 del C.R. Campania), in ordine al reclamo della società Capualandia in relazione alla gara Benevento Donne – Capualandia del 18.1.2004, valevole per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile. Deve, dunque, applicarsi – a carico della società Abellinum – l’art. 12, n. 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Abellinum la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it