COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARQUINIA CALCIO 1929 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 5.7.2004 A CARICO DELL’ALLENATORE BONELLI RENZO , FINO AL 17.5.2004 DELL’ASSISTENTE ARBITRALE AZARA SALVATORE, SINO AL 31.12.2004 DEL CALCIATORE BRUNORI GIUSEPPE E SINO AL 19.11.2004 DEL CALCIATORE BENEDETTI GINO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 13.5.2004 (Gara: MONTALTO – TARQUINIA dell’8.5.2004 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARQUINIA CALCIO 1929 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 5.7.2004 A CARICO DELL’ALLENATORE BONELLI RENZO , FINO AL 17.5.2004 DELL’ASSISTENTE ARBITRALE AZARA SALVATORE, SINO AL 31.12.2004 DEL CALCIATORE BRUNORI GIUSEPPE E SINO AL 19.11.2004 DEL CALCIATORE BENEDETTI GINO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 13.5.2004 (Gara: MONTALTO – TARQUINIA dell’8.5.2004 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § premesso che con Comunicato Ufficiale n. 37 del 20.5.2004, a seguito di successiva precisazione del Direttore di gara, è stata depennata la squalifica del calciatore BRUNORI GIUSEPPE comminandola invece al calciatore SERAFINI MARCO; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le sanzioni di cui in epigrafe non affiorano utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha confermato puntualmente quanto rappresentato in sede di referto, stigmatizzando il comportamento scorretto ed antisportivo dell’allenatore BONELLI RENZO che con le sue continue e reiterate proteste ha condizionato negativamente l’atteggiamento dei suoi giocatori; § che analoghe considerazioni negative sono state espresse dall’arbitro anche nei confronti del calciatore BENEDETTI, mettendo in evidenza il suo atteggiamento veramente scorretto, aggressivo, violento e reiterato come quello dell’allenatore; § che ex adverso , in un certo qual modo, lo stesso arbitro ha rivalutato la posizione del calciatore SERAFINI, nei cui riguardi dichiara di non aver potuto vedere lo sputo che gli avrebbe lanciato senza colpirlo in quanto girato di spalle. Dal successivo colloquio avuto con il calciatore avrebbe poi tratto la considerazione che in effetti lo stesso sarebbe stato l’autore del gesto. Considera però il gesto come un atto di stizza e comunque fatto forse senza l’intenzione di colpirlo, tenuto conto che la distanza era molto ravvicinata; § ritenuto che alla luce delle succitate precisazioni, si può rivalutare soltanto la posizione del calciatore SERAFINI, mentre appaiono del tutto congrue le altre sanzioni di cui in epigrafe; DELIBERA § di respingere il ricorso per quanto attiene le sanzioni nei confronti dell’allenatore BONELLI RENZO, dell’assistente dell’arbitro AZARA SALVATORE, del calciatore BENEDETTI GINO nonché dell’ammenda che vengono pienamente confermate; § di accogliere il ricorso relativamente al calciatore SERAFINI MARCO la cui squalifica viene ridotta dal 31.12.2004 al 30.9.2004. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it