COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CONTI SOCCER VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ROFFI FABIO E DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI BASILE MARCO E SIMONETTI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44/C DEL 20.5.2004 (Gara: CONTI SOCCER – NEW COUNTRY del 14.5.2004 – Campionato C5 Serie “D”- Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CONTI SOCCER VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ROFFI FABIO E DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI BASILE MARCO E SIMONETTI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44/C DEL 20.5.2004
(Gara: CONTI SOCCER – NEW COUNTRY del 14.5.2004 – Campionato C5 Serie “D”- Roma)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ rilevato, in via preliminare, che le sanzioni riguardanti i calciatori BASILE e SIMONETTI sono state oggetto, per motivi di urgenza, di separata valutazione che ha condotto alla delibera di cui al Comunicato Ufficiale N° 105 del 10.06.2004
§ considerato che si è provveduto ad un attento ed approfondito esame di tutti gli atti anche alla luce delle dichiarazioni fornite dall’arbitro davanti a questa Commissione;
§ che il direttore di gara ha puntualmente confermato quanto dichiarato in sede di referto fornendo ulteriori ed esaurienti chiarimenti in merito al comportamento del calciatore ROFFI FABIO;
§ sostiene lo stesso, confutando l’assunto della Società, che si sarebbe rivolto al ROFFI, che era alquanto agitato e nervoso, cercando di sdrammatizzare la situazione invitandolo a discutere successivamente la questione con più calma e serenità. Il ROFFI potrebbe aver equivocato e si sarebbe maggiormente adirato;
§ che comunque il comportamento del calciatore sarebbe stato una continua escalation di minacce e violenze davanti allo spogliatoio, dove cercava di colpire l’arbitro con calci e pugni nonostante fosse trattenuto dai propri compagni.
§ Riuscito a liberarsi in un momento di disattenzione avrebbe inferto allo stesso un potente calcio all’inguine. Gettato a terra dai compagni, in un eccesso di rabbia incontrollabile, tentava ancora di liberarsi per aggredire nuovamente l’arbitro continuando a minacciarlo ed offenderlo pesantemente;
§ che solo l’apertura dello spogliatoio dell’arbitro da parte di un sostenitore locale, poneva fine alla incresciosa situazione;
§ che non sembra possano sussistere ragionevoli motivi per rivalutare la posizione del ROFFI, anche se non si possa escludere, da parte dell’arbitro, una risposta poco prudente allo sfogo del calciatore;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore ROFFI FABIO sino al 20.5.2009.
§ L’esito della tassa reclamo è stato disposto sul Com. Uff. N° 105 del 10.06.2004
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