COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 57 del 17/06/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara Procchio – Porto Azzurro ( 3 – 2 ) del 18/04/2004. III Categoria. In C.U. n.40 del 21/04/2004 C.P. Livorno Reclamo della società Porto Azzurro avverso la squalifica fino al 17/09/2005 del calciatore De Cicco Stefano il quale “ dopo che il D.G. aveva fischiato un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, si impossessava del pallone e lo scagliava verso il D.G. colpendolo al volto facendogli perdere per un attimo il senso di orientamento, dopo di che continuava violentemente a protestare”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 57 del 17/06/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara Procchio – Porto Azzurro ( 3 – 2 ) del 18/04/2004. III Categoria. In C.U. n.40 del 21/04/2004 C.P. Livorno Reclamo della società Porto Azzurro avverso la squalifica fino al 17/09/2005 del calciatore De Cicco Stefano il quale “ dopo che il D.G. aveva fischiato un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, si impossessava del pallone e lo scagliava verso il D.G. colpendolo al volto facendogli perdere per un attimo il senso di orientamento, dopo di che continuava violentemente a protestare”. La reclamante sostiene la tesi della involontarietà e definisce il gesto come una reazione di stizza contro un calcio di rigore concesso contro la propria squadra, evidenziando come il calciatore si trovasse ad una distanza di circa venti metri dall’arbitro e come lo stesso sia stato colpito di rimbalzo dal pallone. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma l’episodio del calcio di rigore ( non evidenziato in prime cure), conferma che il pallone è stato lanciato con le mani per un gesto di disapprovazione ( non evidenziato in prime cure) e significa che “ il lancio del pallone era volontario ma non so se voleva colpire il direttore di gara”. Le affermazioni del D.G. hanno sollevato nel Collegio non poche perplessità, in primo luogo in quanto il supplemento di rapporto configura aspetti diversi rispetto al rapporto originario ed in secondo luogo perché quanto affermato circa il gesto posto in essere, evidenzia una non disconoscibile contraddizione in termini: in altre parole il gesto è stato volontario, ma vi è incertezza circa la “volontarietà” di colpire l’arbitro. Interpellato telefonicamente in data 11/6/04, in occasione dell’udienza, l’arbitro ha fornito nuovi particolari della vicenda: lo stesso si trovava a circa 15/20 metri dal calciatore De Cicco ed era circondato da altri calciatori. Non vi è dubbio che la versione fornita dall’arbitro circa i fatti in contestazione, che si amplifica ogni volta di nuovi elementi, deve essere rivista in tema di sanzione alla luce delle verità oggi conosciute ( con buona pace del G.S.). Il gesto è da definirsi sicuramente volontario ed è indubbiamente da qualificarsi come inopportuno e contrario a qualsiasi logica di lealtà sportiva, pertanto deve essere adeguatamente sanzionato. Tuttavia non si è certi che lo stesso possa considerarsi finalizzato ad un danno verso il D.G., in relazione anche al fatto che il lancio del pallone è avvenuto con le mani ( minore violenza ma maggiore precisione) ed è stato posto in essere da una distanza di 15/20 metri. Comunque non può essere taciuto che, vuoi per la volontarietà del gesto, vuoi per “congiunzioni astrali” particolarmente sfavorevoli, il pallone ha colpito l’arbitro causandogli una perdita del senso di orientamento e tale circostanza rende di per sé ben più grave un gesto in ogni caso inidoneo a manifestare il proprio dissenso. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo sanzionando il calciatore De Cicco Stefano con la squalifica fino al 21/10/2004. Dispone il non addebito della relativa tassa.
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