COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 17 Giugno 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor PORTE’ Jean Luc, del Signor MASOARO Marco Presidente della Società ISSOGNE e della Società ISSOGNE per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e la Società della violazione di cui all’art. 2 comma 4

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 17 Giugno 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor PORTE’ Jean Luc, del Signor MASOARO Marco Presidente della Società ISSOGNE e della Società ISSOGNE per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e la Società della violazione di cui all’art. 2 comma 4 Con atto del 552004 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. MASOARO Marco, in qualità di Presidente dell’ISSOGNE, ed il giocatore Jean Luc PORTE’ per avere quest’ultimo, in violazione delle norme in oggetto indicate nel corso delle ultime due stagioni sportive giocato per l’U.S. ISSOGNE, pur essendo tesserato per altra Società, nonché la Società medesima per responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente. Il presente procedimento trae origine da un esposto presentato dall’U.S. PONT DONNAZ concernente l’attività agonistica illegittimamente esercitata dal proprio tesserato Jean Luc PORTE’ nel corso della stagione 20022003 per altra Società sportiva. Nel corso delle indagini si è accertato che: - - il giocatore Jean Luc PORTE’ è stato effettivamente utilizzato dalla Società ISSOGNE nelle stagioni sportive 20012002 e 20022003, come confermato dall’allenatore della squadra sig. NEGRA Fabrizio e dalle distinte di partecipazione in atti pur non essendo compreso nell’elenco dei tesserati di detta Società; - - il PORTE’, effettivamente tesserato per la Società PONT DONNAZ, era stato convocato, durante la stagione 20012002 nel mese di febbraio dalla Società medesima e, all’inizio della stagione successiva aveva chiesto di essere svincolato ma non è mai stato concesso alcun nulla osta. Nella seduta del 1162004, avanti a questa Commissione nessuno dei soggetti chiamati a rispondere degli illeciti in contestazione si è presentato. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni della squalifica per un anno a carico del sig. PORTE’ Jean Luc, dell’inibizione per un anno a carico del sig. MASOARO Marco e dell’ammenda di € 500 a carico della Società ISSOGNE. MOTIVI DELLA DECISIONE appare pienamente provata la responsabilità del PORTE’, del MASOARO e della Società ISSOGNE. In esito alle indagini è emerso in maniera chiara ed inequivocabile che il PORTE’ ha giocato per ben due stagioni sportive nella squadra juniores provinciale dell’ISSOGNE pur essendo tesserato per il PONT DONNAZ. Il giocatore era pienamente consapevole dell’illegittimità della propria partecipazione all’attività sportiva come dimostrano non solo le sue ammissioni ma anche le convocazioni inviate dalla società di appartenenza e mai riscontrate. Anche il Presidente della Società ISSOGNE era perfettamente consapevole della circostanza come dimostra la mancata attivazione di pratiche di tesseramento del giocatore. E’ doveroso osservare che, nella stagione 20002001, la Società di appartenenza del PORTE’, ovverosia il PONT DONNAZ, non ha provveduto alla convocazione “rituale dell’atleta”, cosa avvenuta nella stagione successiva nel mese di febbraio. Tuttavia non può ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 109 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. relativo allo svincolo per inattività del calciatore. La norma, infatti, prevede che tale situazione si realizza nel caso in cui il giocatore, per cause a lui non imputabili, non abbia preso parte, entro il 3011, a quattro gare ufficiali e ne abbia fatto esplicita richiesta entro il 156 ovvero durante il campionato ancora in corso. Quest’ultima condizione non è stata realizzata dal calciatore deferito. Considerata la gravità e la durata delle condotte accertate appaiono congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale a carico dei tesserati deferiti mentre, a carico della società, si stima equa la sanzione dell’ammenda per € 350. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara il sig. PORTE’ Jean Luc, il sig. MASOARO Marco e la Società ISSOGNE responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e per l’effetto squalifica il PORTE’ fino al 30/06/2005, inibisce il MASOARO a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 30/10/2004, infligge alla società ISSOGNE tenuta al pagamento dell’ammenda di € 350.
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