Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZANARDO/CALCIO CONEGLIANO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZANARDO/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/5/2004 il sig. Paolo ZANARDO, proponeva ricorso a questa commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO CONEGLIANO un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di complessivi €. 10.329,14 e precisando di aver percepito acconti per €. 8.113,29, rimanendo creditore dell’importo di €. 2.215,85. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della CONEGLIANO CALCIO al pagamento dell’ importo di €. 2.215,85. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione la Società CALCIO CONEGLIANO, tenuta al pagamento, in favore del sig.Paolo ZANARDO, dell’importo di €.2.215,85. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo di €.50,00
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