Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Santo MINISI/U.S.TERMOLI

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Santo MINISI/U.S.TERMOLI Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/04/04 il sig.Santo MINISI, proponeva ricorso a questa commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S. TERMOLI un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di complessivi €. 25.822,84 e precisando di aver percepito acconti per €. 10.000,00, rimanendo creditore dell’importo di €. 15.822,84. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della U.S. TERMOLI al pagamento dell’ importo di €. 15.822,84. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nell’accordo. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la U.S. TERMOLI tenuta al pagamento, a favore del sig Santo MINISI dell’ importo di €. 15.822,84. P.Q.M. Dichiara, per le causali di cui in motivazione la Società U.S. TERMOLI tenuta al pagamento, a favore del sig. Santo MINISI, dell’ importo di €. 15.822,84. Dispone la restituzione dell’ importo di €. 50,00 al ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it