Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOSETTI/A.C.RODENGO SAIANO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOSETTI/A.C.RODENGO SAIANO Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/03/04 il sig. Alessandro BOSETTI proponeva ricorso a questa commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C. RODENGO SAIANO un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di €. 1.500,00 mensili e precisando di aver percepito solo due rate per €. 3.000,00, rimanendo creditore dell’importo di €. 1.500,00 relativa al mese di ottobre 2003. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della A.C. RODENGO SAIANO al pagamento dell’ importo di €. 1.500,,00. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr.accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nell’accordo. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la A.C. RODENGO SAIANO tenuta al pagamento, a favore del ricorrente, dell’ importo di €. 1.500,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione la Società A.C. RODENGO SAIANO tenuta al pagamento, in favore del sig. Alessandro BOSETTI, dell’ importo di €. 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00 al ricorrente.
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