Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Modestino FELICIELLO/F.C.ISERNIA S.p.a

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Modestino FELICIELLO/F.C.ISERNIA S.p.a Con ricorso,inoltrato tramite Racc.A.R.in data 27/04/04il sig.Modestino FELICIELLO proponeva ricorso a questa commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C. ISERNIA S.p.a. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di complessivi €. 10.000,00 e precisando di aver percepito acconti per €. 3.000,00, rimanendo creditore dell’importo di €. 7.000,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società F.C. ISERNIA S.p.a. al pagamento dell’ importo di €. 7.000,00. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la F.C. ISERNIA S.p.a. tenuta al pagamento, in favore del sig.Modestino FELICIELLO dell’ importo di €. 7.000,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione la Società F.C. ISERNIA S.p.a. tenuta al pagamento, in favore del sig.Modestino FELICIELLO, dell’ importo di €. 7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00 al ricorrente.
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