Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria PASQUI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria PASQUI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/12/03,la sig.na Ilaria PASQUI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.D.Decimum Lazio Femminile un contratto economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 21.000,00 e precisando di aver percepito acconti per €. 2.100,00, rimanendo creditrice dell’importo di €. 18.900,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna dell’A.D.Decimum Lazio Femminile al pagamento dell’ importo di €. 18.900,00. La società si costituiva depositando memoria difensiva e contestando integralmente la domanda proposta della ricorrente, rilevando che la società era receduta unilateralmente dall’accordo economico in data 17/12/2003 e contestando la natura retributiva del compenso convenuto tra le parti, anche alla stregua dell’art. 94 N.O.I.F.. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – e la circostanza pacifica dell’intervenuto recesso della società dall’accordo economico, recesso accettato dalla ricorrente che ha ottenuto lo svincolo e la possibilità di proseguire la propria attività con altra società, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. Rileva, inoltre, la Commissione che, pacifica essendo l’esclusione del rapporto intercorso tra le parti dall’ambito del rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla stregua dell’espresso disposto normativo – l’art. 94 ter, 1° comma N.O.I.F. stabilisce che “Per i calciatori/calciatrici tesserati…è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o subordinato..”- devesi evidenziare che il 2° comma della medesima disposizione prevede la possibilità di concordare “..in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale..”. Nel caso di specie, peraltro, il thema decidendum sottoposto all’esame della Commissione attiene alla qualificazione giuridica del compenso ed, altresì, la “modifica” dello stesso a seguito dell’intervenuto recesso dal contratto ad opera della società. In ordine alla prima delle questioni, pare assorbente rilevare che la previsione convenzionale, la quale si limita ad indicare un compenso annuo lordo di €. 21.000,00 quale “partecipazione all’attività di addestramento” consente fondatamente di ritenere che in tale voce siano da ricomprendersi oltre le indennità di trasferta ed i rimborsi spese anche altri importi a titolo di “corrispettivo” della messa a disposizione, da parte dell’atleta delle proprie capacità e del proprio tempo, prestazioni che alla stregua di principi generali in tema di obbligazioni generano un obbligo sinallagmatico della società di ricompensare il vantaggio ricevuto dall’esecuzione di tali prestazioni personali, dovendosi, necessariamente escludere, in difetto di ogni pattuizione al riguardo, la gratuità dell’obbligo assunto dall’atleta stesso. Relativamente al secondo dei profili sopra esposti deve, innanzitutto evidenziarsi che il “recesso” della società dall’accordo non è suscettibile di determinare l’estinzione delle obbligazioni poste dal contratto a carico della società, attesochè l’art. 94 ter delle N.O.I.F. prevede quale unica ipotesi di “..cessazione dell’efficacia..” degli accordi, il trasferimento del giocatore nel corso della stagione sportiva. Pare, allora, più conforme alla normativa civilistica positiva ed all’effettiva situazione creatasi con la cessazione dell’attività sportiva da parte della società, ritenere che l’inserimento della PASQUI nella lista di svincolo consentiva, da un lato, a quest’ultima di tesserarsi, legittimamente per altra società sportiva ed alla Lazio Calcio Femminile di essere liberata dall’obbligo di osservanza degli obblighi convenzionalmente assunti solo nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività, da parte dell’atleta con altra squadra. In siffatta ipotesi, infatti, si determina una novazione del rapporto originario intercorso tra le parti, alla stregua della quale alla volontà della società di sciogliere il rapporto corrisponde l’accettazione del recesso da parte dell’atleta, inequivocabilmente dimostrata dall’assunzione di ulteriori e diversi obblighi con altra società. Se, viceversa, l’atleta non addivenisse alla stipulazione di un accordo con una diversa società, non può dubitarsi che sussista e permanga l’obbligo di pagamento del compenso pattuito a carico della Lazio Calcio Femminile, pacifico e certo essendo che è esclusa la facoltà di una delle parti contraenti di far venir meno, col proprio comportamento unilaterale, l’efficacia del vincolo obbligatorio – art. 1372 c.c. -. Così inquadrata la fattispecie in esame e dato atto che la sig.na Ilaria PASQUI ha concluso un accordo con altra società in data 3/1/2004 deve dichiararsi l’A.D. Decimum Lazio Calcio Femminile tenuta al pagamento, nei confronti di Ilaria PASQUI dell’importo di €. 6.300,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici dichiara, per le causali di cui in motivazione la A.D. Decimum Lazio Calcio Femminile tenuta al pagamento, a favore della sig.na Ilaria PASQUI, dell’ importo di €. 6.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00 al ricorrente.
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