COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 dell’8/10/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato Promozione Gara del 28.9.2003 BAGNARESE – REAL ARCHI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 30 dell'8/10/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato Promozione
Gara del 28.9.2003 BAGNARESE – REAL ARCHI
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 28;
letti gli atti ufficiali e il reclamo fatto pervenire dalla società Real Archi, con il quale la reclamante ha chiesto la ripetizione della gara in oggetto per presunti errori tecnici dell’arbitro quali la mancata espulsione di un giocatore della società Bagnarese o l’annullamento di una rete realizzata dalla società Real Archi nonché per non avere, l’arbitro stesso, fischiato la fine della gara stessa;
rilevato che l’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto l’arbitro, “perché i minuti di recupero erano nel frattempo trascorsi” riteneva la gara conclusa e giunto nello spogliatoio con entrambi gli assistenti ne dava comunicazione ai due capitani;
rilevato altresì che gli altri fatti addotti dalla reclamante investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o comunque devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento del Gioco;
delibera
1) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
2) pubblicare il risultato della gara: Bagnarese – Real Archi = 1 - 0