COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/11/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C” gara del 1/11/2003 CITTA DI COSENZA – CATANZARO CALCIO A CINQUE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/11/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C” gara del 1/11/2003 CITTA DI COSENZA - CATANZARO CALCIO A CINQUE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che il giocatore Metallo Marco (Città di Cosenza) espulso durante la gara per somma di ammonizioni, entrava abusivamente in campo e tentava di aggredire uno degli arbitri (non vi riusciva in quanto veniva fermato dagli occupanti la propria panchina); - che a fine gara il citato giocatore Metallo continuava nell’intento di aggredire il sopradetto arbitro e, non riuscendovi per l' intervento del proprio dirigente sig. Perri Vincenzo, gli rivolgeva parole ingiuriose e minacciose; - che i due arbitri, raggiunti gli spogliatoi, venivano fatti oggetto, da parte di alcuni giocatori della società Città di Cosenza non identificati, del lancio di bottiglie di acqua piene e di tappeti antiscivolo, senza essere colpiti e, inoltre, i detti giocatori colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoi arbitrale e rivolgevano ai due arbitri parole ingiuriose e minacciose; - che, subito dopo,"un gruppo di persone, tra cui alcuni giocatori della A.S. Città di Cosenza" e con essi il giocatore Metallo Marco, minacciavano gli arbitri di rappresaglia; - che "contestualmente" una delle citate persone colpiva con un pugno alla mascella destra uno dei due arbitri procurandogli, per come si evince dalla certificazione medica, trauma distorsivo mandibolare destro e dolore diffuso guaribile in sette giorni s.c.; - che, successivamente, il sopradetto aggressore nel tentativo di colpire l' altro arbitro che nel frattempo si era rifugiato nel bagno dello spogliatoio, scardinava la porta dello spogliatoio stesso e desisteva dal proposito di aggredire l’arbitro solo perchè informato dell' imminente arrivo delle forze dell' ordine; visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S. delibera: 1) squalificare per TRE giornate effettive di gara, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società CITTA’ DI COSENZA; 2) infliggere alla società CITTA’ DI COSENZA l' ammenda di euro 500.00; 3) squalificare fino al 30 GIUGNO 2005 il giocatore METALLO MARCO (CITTA’ DI COSENZA); 4) fare obbligo alla società Città di Cosenza di tenere indenne l' arbitro dei danni fisici subiti, se richiesti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it