COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/11/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DELL’1/11/2003 MIRTO CROSIA – SAN MARCO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/11/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DELL’1/11/2003 MIRTO CROSIA - SAN MARCO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 43; letto il reclamo con il quale la società San Marco ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere presentato all'arbitro, ai fini dell'identificazione dei giocatori, la distinta con lo stesso numero di carta di identità (AH5309321) riferita ai calciatori numero 12 Graziano Armando nato il 25/03/1986, e numero 16 Graziano Armando, nato il 15/05/1972; lette le controdeduzioni della società Mirto Crosia e gli atti ufficiali della gara; rilevato che effettivamente nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara in epigrafe sia al giocatore Graziano Armando, nato il 25/03/1986, e contraddistinto con il numero 12, che al giocatore Graziano Armando, nato il 15/05/1972, contraddistinto con il numero 16 veniva riportato quale documento di identificazione la carta di identità AH5309321; considerato: - che per quanto attiene la posizione dei giocatori, gli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramento in sede hanno permesso di stabilire che non sussistono irregolarità nella posizione degli stessi; - che il documento di riconoscimento del giocatore Graziano Armando nato il 15/05/1972, che ha preso parte alla gara e' quello riportato nella distinta di gara (AH5309321), per come si evince dall'esame del documento allegato dalla società Mirto Crosia; - che per quanto attiene il giocatore non partecipante alla gara Graziano Armando, nato il 25/03/1986, il numero della carta di identità riportato nella distinta di gara e' stato erroneamente trascritto, ma ciò è ininfluente ai fini del regolare svolgimento della gara (il documento di riconoscimento con il quale il citato giocatore e' stato identificato in tutte le gare disputate precedentemente è stato C.I. n° AG60050024, allegato anche alle controdeduzioni fatte pervenire dalla società di appartenenza); delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società San Marco ed incamerarsi la relativa tassa; 2) infliggere alla società MIRTO CROSIA l'ammenda di €. 50.00 per inadeguata compilazione della distinta di gara; 3) pubblicarsi il risultato della gara MIRTO CROSIA – SAN MARCO = 2 - 0.
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