COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/11/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GARA DEL 11/11/2003 BOCALE CRJ – NUOVA ROSARNESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/11/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
GARA DEL 11/11/2003 BOCALE CRJ - NUOVA ROSARNESE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 49° del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore decretato dall' arbitro a favore della società Bocale CRJ, il giocatore Zangari Rosario (Nuova Rosarnese) spingeva, facendolo indietreggiare, e rivolgeva all' arbitro stesso parole ingiuriose;
- che, a questo punto, giocatori appartenenti alla società Nuova Rosarnese presenti in panchina entravano abusivamente in campo, accerchiavano e tentavano di aggredire l' arbitro (non vi riuscivano per l' intervento del proprio allenatore e di alcuni dirigenti della società Bocale CRJ);
- che l' arbitro, tra i suddetti giocatori riconosceva, senza ombra di dubbio: De Bartolo Nicola il quale lo spintonava violentemente da tergo, lo colpiva con un "buffetto" di lieve entità alla nuca e gli rivolgeva parole ingiuriose; Arena Giuseppe che lo spintonava, tentava di aggredirlo e gli rivolgeva parole ingiuriose e minacciose; Marangoni Leonardo il quale, bestemmiando, gli rivolgeva parole ingiuriose e minacciose; Sofi Ippolito il quale gli rivolgeva parole ingiuriose e minacciose;
- che, contestualmente, entravano abusivamente in campo due sostenitori della società Nuova Rosarnese che rivolgevano all' arbitro parole ingiuriose e minacciose e tentavano, altresì, di avventarsi contro l' arbitro stesso ma non vi riuscivano per l' intervento dei dirigenti delle due squadre;
- che, nel frattempo circa venti sostenitori della suddetta società Nuove Rosarnese entravano abusivamente in campo e si posizionavano dietro la porta dove avrebbe dovuto essere tirato il calcio di rigore non consentendone, di fatto, la effettuazione;
- che l'arbitro, a questo punto, visti vani tutti i tentativi di riportare la calma (invitava il capitano della società Bocale CRJ ed i dirigenti presenti a prodigarsi) ed in considerazione delle precarie "condizioni fisiche e psicologiche" decretava la conclusione anticipata della gara;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorché per la diretta responsabilità dei citati giocatori e sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva della società Nuova Rosarnese;
visto l' articolo 12 comma 1; 13 comma b) e 14 commi f e g) del C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società NUOVA ROSARNESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere alla società NUOVA ROSARNESE l'ammenda di €. 260.00;
3) squalificare fino al 31 DICEMBRE 2004 il giocatore DE BARTOLO NICOLA (N. ROSARNESE);
4) squalificare fino al 30 GIUGNO 2004 i giocatori ZANGARI ROSARIO e ARENA GIUSEPPE (NUOVA ROSARNESE);
5) squalificare per CINQUE GARE i giocatori MARANGONI LEONARDO e SOFI IPPOLITO (NUOVA ROSARNESE).