COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della Società A.S. JUNIOR S. ANTONIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 10.12.2003 (Ammenda di € 500,00, Squalifica calciatore CARACCIOLO Gianluca fino al 10.12.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della Società A.S. JUNIOR S. ANTONIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 10.12.2003 (Ammenda di € 500,00, Squalifica calciatore CARACCIOLO Gianluca fino al 10.12.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; considerato che nell’intervallo della gara Dragos - Junior S. Antonio del 07.12.2003, la società Junior S.Antonio presentava all’arbitro, a firma del capitano Caracciolo Gianluca, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale (come da distinta di gara), uno scritto che deve intendersi esclusivamente come una comunicazione contenente la volontà della propria società di non disputare il secondo tempo, in segno di protesta nei confronti della decisione degli organi federali di avere designato un arbitro donna a dirigere la gara in questione; che, conseguentemente, nessuna sanzione può essere irrogata a Caracciolo Gianluca nella suddetta qualità di calciatore, essendosi limitato a fare da portavoce della volontà della propria società; che, pertanto, va revocata la squalifica inflitta al calciatore Caracciolo Gianluca; che, infine, è conforme a giustizia ridurre ad € 155,00 l’ammenda irrogata alla società reclamante ; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la squalifica inflitta al calciatore Caracciolo Gianluca; riduce l’ammenda irrogata alla Società A.S. Junior S. Antonio ad € 155,00. dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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