COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 47 della Società A.C. ZUMPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 19.11.2003 (Regolarità della gara Atletico Rose – Zumpano del 16.11.2003, Ammenda di € 650,00, squalifica Dirigente NATALE Cesario fino al 19.11.2004, squalifica Dirigente GIUDICE Carmelo fino al 19.02.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 47 della Società A.C. ZUMPANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 19.11.2003 (Regolarità della gara Atletico Rose – Zumpano del 16.11.2003, Ammenda di € 650,00, squalifica Dirigente NATALE Cesario fino al 19.11.2004, squalifica Dirigente GIUDICE Carmelo fino al 19.02.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato, preliminarmente, che il reclamo è inammissibile per quanto concerne la regolarità della gara, in considerazione che:
1. il reclamo doveva essere indirizzato al Giudice di I grado osservando i termini e le modalità di cui all’art.42, co.1, C.G.S.;
2. non è stata allegata al reclamo l’attestazione dell’invio alla controparte di copia del medesimo, così come disposto dalla norma indicata in precedenza;
considerato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, vanno confermate le sanzioni inflitte ai dirigenti Natale Cesario e Giudice Carmelo nonché l’ammenda alla reclamante;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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