COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 58 della Società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Marina Gioiosa con il punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore PELLE Francesco fino al 30.06.2004, squalifica calciatore PELLE Giuseppe per SEI gare, squalifica calciatori RONDO’ Alessandro, CARBONE Bruno, GALLUZZO Antonio, GALLUZZO Francesco e FAZZALARI Francesco per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 58 della Società A.S. MARINA DI GIOIOSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Marina Gioiosa con il punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore PELLE Francesco fino al 30.06.2004, squalifica calciatore PELLE Giuseppe per SEI gare, squalifica calciatori RONDO’ Alessandro, CARBONE Bruno, GALLUZZO Antonio, GALLUZZO Francesco e FAZZALARI Francesco per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara, raggiunto telefonicamente in via d’urgenza, ha integralmente confermato i fatti descritti nel rapporto di gara ed in particolare l’individuazione dei calciatori coinvolti alla rissa;
che, peraltro, nello stesso reclamo la verificazione di una rissa tra gli atleti presenti in campo non viene sostanzialmente contestata dalla reclamante;
ritenuto, altresì, che il reclamo è inammissibile in ordine alla sanzione inflitta della perdita della gara non essendovi in atti la prova della spedizione dell’atto alla controparte;
ritenuto, infine, che le sanzioni inflitte ai tesserati ed alla società a titolo di responsabilità oggettiva, appaiono senz’altro congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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