COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 31 della Società A.S. GRISOLIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 6 del 05.11.2003 (Inibizione Dirigente NOVELLIS Dario e del Massaggiatore LISERRE Luigi fino al 31.05.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 31 della Società A.S. GRISOLIA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 6 del 05.11.2003 (Inibizione Dirigente NOVELLIS Dario e del Massaggiatore LISERRE Luigi fino al 31.05.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo sciogliendo la riserva di cui al verbale del 22.12.2003;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara in alcun dubbio possono essere posti i fatti addebitati al reclamante Liserre Luigi;
che la sanzione allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata e deve essere confermata;
considerato, altresì, che l’arbitro ha indicato quale autore dell’illecito il dirigente Novellis Dario che invece nella distinta di gara era riportato tra i calciatori;
che, conseguentemente, allo stesso non può essere inflitta la sanzione dell’inibizione;
P.Q.M.
conferma la sanzione inflitta al massaggiatore LISERRE Luigi;
revoca la sanzione dell’inibizione inflitta al calciatore NOVELLIS Dario;
rimette gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza per quanto di competenza;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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