COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N.20 del Sig. LAUDADIO Manuel (società Corvo Cibus). avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 05.11.2003 (Squalifica fino al 31.12.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/12/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N.20 del Sig. LAUDADIO Manuel (società Corvo Cibus).
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 05.11.2003 (Squalifica fino al 31.12.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il reclamante e il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara ha confermato il referto da lui redatto e in particolare i reiterati tentativi di aggressione subiti dal calciatore Laudadio Manuel, in particolare uno di questi andava a vuoto soltanto per la prontezza dell’arbitro di schivare il colpo;
inoltre il comportamento minaccioso del Laudadio durava un considerevole lasso di tempo, tentando lo stesso di accedere pure nello spogliatoio dell’arbitro;
risulta pertanto pienamente provata la responsabilità del calciatore al quale, tuttavia, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce a squalifica inflitta a LAUDADIO Manuel fino al 30 SETTEMBRE 2004;
dispone restituirsi la tassa.
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