COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 46 della Società A.S. S.MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Squalifica DUE giornate Campo di gioco, squalifiche calciatori ESPOSITO Pasquale, TRIPICCHIO Francesco, MASELLIS Dante, e ANGOTTI Danilo fino al 10.12.2006, squalifica massaggiatore PETRASSI Giuseppe fino al 10.12.2006, inibizione dirigente ALIZZI Antonio fino al 29.02.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 69 del 5/1/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 46 della Società A.S. S.MARCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Squalifica DUE giornate Campo di gioco, squalifiche calciatori ESPOSITO Pasquale, TRIPICCHIO Francesco, MASELLIS Dante, e ANGOTTI Danilo fino al 10.12.2006, squalifica massaggiatore PETRASSI Giuseppe fino al 10.12.2006, inibizione dirigente ALIZZI Antonio fino al 29.02.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della reclamante ed il Commissario Speciale della gara;
preso atto che l’arbitro, sebbene regolarmente convocato, non è comparso né ha giustificato la propria assenza;
rilevato che il commissario speciale ha dichiarato di non avere visto spettatori entrare in campo e che l’arbitro, a fine gara, mentre si accingeva a raggiungere la propria residenza, veniva solamente applaudito ironicamente da sostenitori della società S. Marco;
che tali dichiarazioni sono suffragate da documentazione esibita dalla reclamante;
che, pertanto, deve essere revocata la squalifica del campo e richiamato l’arbitro per essere sentito in ordine ai fatti di cui al referto;
P.Q.M.
REVOCA la squalifica del campo così come irrogata alla Società S. MARCO;
rinvia per l’audizione dell’arbitro alla seduta del 19.01.2004;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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