COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/01/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 72 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Reg. Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 24.12.2003 (Ripetizione gara Serrese – Fortitudo Lamezia del 14.12.2003, inibizione dirigenti ALBANO Salvatore e BELLEZZA Mariano fino al 31.01.2004, inibizione Medico sociale MAZZA Franco fino al 31.01.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/01/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 72 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Reg. Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 24.12.2003 (Ripetizione gara Serrese – Fortitudo Lamezia del 14.12.2003, inibizione dirigenti ALBANO Salvatore e BELLEZZA Mariano fino al 31.01.2004, inibizione Medico sociale MAZZA Franco fino al 31.01.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la reclamante lamenta, a sostegno della propria richiesta di ripetizione della gara, l’inosservanza da parte dell’arbitro degli obblighi previsti dall’art. 61, comma 2 delle N.O.I.F.; orbene la suddetta disposizione prevede che una copia dell’elenco dei calciatori deve essere consegnata al capitano o dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. Lo stesso comma dispone, ad finem, che le società non sono legittimate a proporre reclamo nel caso in cui l’arbitro non consegni l’elenco, salvo il caso di un rifiuto conseguente ad una tempestiva ed espressa richiesta. Presupposti indispensabili per inficiare la gara sono, quindi, la richiesta suddetta, sempre che tempestiva, ed il correlato comportamento omissivo (o ritardo) dell’arbitro. Orbene dagli atti ufficiali e segnatamente dal rapporto del direttore di gara , viene, con estrema chiarezza, evidenziato che nessuno delle due squadre partecipanti all’incontro avanzò richiesta di consegna degli elenchi che, dunque per dimenticanza (del tutto irrilevante ai fini che ci interessano) rimasero sul tavolino dello spogliatoio. L’osservanza di ambiguità, incompletezza e contraddittorietà del rapporto arbitrale impediscono, peraltro, l’audizione dell’arbitro a chiarimenti su quanto contrariamente affermato sul punto, dalla reclamante; Affermazioni che, dunque, almeno in tale sede, non possono inficiare un documento ufficiale che costituisce fonte di convincimento assoluto e del tutto privilegiata. Peraltro costituisce “ins receptum” il principio secondo il quale anche un’eventuale “ritrattazione” fatta dall’arbitro in sede di chiarimenti non possa esplicare alcun valore dal giudizio disciplinare ( interminis CAF su C.U. n° 32/c del 06.04.1984) non essendo consentito modificare radicalmente il contenuto di un’esplicita dichiarazione contenuta nel rapporto. Da ultimo è appena il caso di accennare che è preclusa dalle Carte Federali agli organi collegiali di giustizia sportiva ricorrere, ai fini della ricerca della verità, a mezzi di prova (testimonianze o altro) propri dei giudizi ordinari, giacchè ai fini del decidere hanno validità, come sopra specificato, solo gli atti ufficiali. Congrue ed adeguate appaiono, infine, le sanzioni inflitte ai dirigenti larvatamente impugnate che trovano riscontro nel rapporto del Commissario di Campo. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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