COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/01/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 59 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Squalifica per DUE giornate campo di gioco, Ammenda € 500,00, squalifica calciatore IANNINO Rocco fino al 30.06.2004, squalifica calciatore GAGLIOSTRO Domenico fino al 30.03.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/01/2004- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 59 della Società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 17.12.2003 (Squalifica per DUE giornate campo di gioco, Ammenda € 500,00, squalifica calciatore IANNINO Rocco fino al 30.06.2004, squalifica calciatore GAGLIOSTRO Domenico fino al 30.03.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della reclamante;
sentiti a chiarimenti il direttore di gara e l’assistente arbitrale sulla posizione dei calciatori Iannino Rocco e Gagliostro Domenico;
rilevato preliminarmente che :
nella seduta del 05.01.2004, la Commissione Disciplinare si pronunciava sul reclamo in esame stralciando la posizione dei calciatori Iannino Rocco e Gagliostro Domenico;
relativamente a dette posizioni, in data odierna venivano ascoltati a chiarimenti l’arbitro e l’assistente arbitrale della gara Palese – Sambiase del 14.12.2003;
che l’assistente arbitrale ha confermato di essere stato sgambettato dal calciatore della Palmese che indossava la maglietta numero 10 , Gagliostro Domenico e di essere stato strattonato dal calciatore Iannino Rocco, non presente in distinta, riconosciuto da copia di un documento di identità esibito dalla reclamante;
che il direttore di gara ha dichiarato di non aver assistito ai fatti in esame ma di essere stato immediatamente informato dall’assistente arbitrale di quanto accaduto;
considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gagliostro Domenico è congrua ed adeguata ai fatti addebitatagli mentre deve essere congruamente ridotta quella irrogata a Iannino Rocco, resosi responsabile esclusivamente di un atto di modestissima violenza verso l’arbitro senza alcuna conseguenza lesiva;
visto l’art. 32, comma 3, del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore IANNINO Rocco fino al 31 GENNAIO 2004 e conferma la squalifica inflitta al calciatore GAGLIOSTRO Domenico.
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