COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/01/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 83 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 07.01.2004 (Squalifica calciatore TUOTO Carmelo per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/01/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 83 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 07.01.2004 (Squalifica calciatore TUOTO Carmelo per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro si rileva chiaramente che il calciatore Tuoto Carmelo della società Luzzese Calcio 99, al termine della gara San Lucido – Luzzese del 08.01.2004, ha posto in essere nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo, non ravvisandosi nello stesso alcuna minaccia, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice Sportivo; che, pertanto la sanzione inflitta al suddetto calciatore deve essere ridotta a due giornate di gara; visto l’art. 32, comma 3, del C.G:S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TUOTO Carmelo a DUE giornate di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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