COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 73 del 14/01/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 4/ 1/2004 S. PIETRO A MAIDA – S. CATERINA CZ

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 73 del 14/01/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 4/ 1/2004 S. PIETRO A MAIDA - S. CATERINA CZ Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 71; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che l’arbitro, alla fine del primo tempo mentre si recava nello spogliatoio veniva colpito con un violento pugno alla nuca; - che l'arbitro, dalle parole pronunciate dall’aggressore, individuava senza ombra di dubbio un sostenitore della società S. Pietro a Maida; - che l’arbitro, a seguito del colpo ricevuto, non era più in condizioni fisiche per continuare la gara e la considerava chiusa definitivamente al 45° del primo tempo; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento del suddetto sostenitore anche per la responsabilità oggettiva della società S. Pietro a Maida; letto il reclamo fatto pervenire dalla società S. Pietro a Maida e rilevato che lo stesso verte su fatti che non trovano riscontro alcuni negli atti uffciali; visti gli artt. 12 punto 1 e 13 punto 1 comma e) del C.G.S.; delibera 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare del campo di gioco della società S. Pietro a Maida; 2) infliggere alla società S. PIERTRO A MAIDA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3; 3) squalificare per UNA GIORNATA effettiva di gara, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società S. PIETRO A MAIDA; 4) fare obbligo alla società S. Pietro a Maida di tenere indenne l’arbitro dei danni fisici subiti, se richiesti. 5) rigettare il reclamo proposto dalla società S. Pietro a Maida ed incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it