COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/1/2004- pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 55 della Società A.C. NUOVA SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Penalizzazione di UN punto in classifica, Ammenda di € 300,00, Inibizione Sig. BARBALACE Felice Maria fino al 31.12.2004, inibizione dirigente RIZZO Raffaele fino al 10.12.2004, squalifica calciatore NASSO Ivan fino al 30.06.2007, squalifica calciatori CAMPISI Francesco e CELI Bruno fino al 10.12.2006, squalifica calciatore CIANO Mauro Rocco fino al 10.12.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/1/2004- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 55 della Società A.C. NUOVA SANFERDINANDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.12.2003 (Penalizzazione di UN punto in classifica, Ammenda di € 300,00, Inibizione Sig. BARBALACE Felice Maria fino al 31.12.2004, inibizione dirigente RIZZO Raffaele fino al 10.12.2004, squalifica calciatore NASSO Ivan fino al 30.06.2007, squalifica calciatori CAMPISI Francesco e CELI Bruno fino al 10.12.2006, squalifica calciatore CIANO Mauro Rocco fino al 10.12.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che i fatti di violenza a danno dell’arbitro commessi dal calciatore Campisi Francesco nonché quelli minacciosi ed ingiuriosi commessi dal dirigente Barbalace Felice Maria trovano puntuale conferma nel rapporto di gara e nei chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’odierna seduta;
che congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti appaiono le sanzioni inflitte ai calciatori Campisi Francesco, Celi Bruno e Ciano Mauro Rocco mentre congrua riduzione necessitano le sanzioni inflitte ai dirigenti Barbalace e Rizzo che appaiono eccessive rispetto a quanto effettivamente commesso (comportamento reiteratamente offesivo e minaccioso, incitamento alla violenza, invito a lasciare il terreno di gioco) come al calciatore Nasso Ivan;
congrua e conforme a giustizia appare, infine, la sanzione inflitta a carico della società;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la inibizione inflitta a carico di BARBALACE Felice Maria fino al 30 APRILE 2004, riduce l’inibizione del dirigente RIZZO Raffaele fino al 28 FEBBRAIO 2004 e riduce infine la squalifica inflitta al calciatore NASSO Ivan fino al 30 DICEMBRE 2006;
conferma nel resto;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
dispone, altresì, trasmettersi gli atti al Presidente del Comitato Reg.le Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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