COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 86 del 15/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica CAMPO per DUE giornate , Ammenda di € 750,00, squalifica calciatore DE ROSE Francesco fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 86 del 15/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica CAMPO per DUE giornate , Ammenda di € 750,00, squalifica calciatore DE ROSE Francesco fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto, in via preliminare, di sospendere il giudizio con esclusivo riferimento alla squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore De Rose Francesco, rendendosi necessario convocare “a chiarimenti” l’arbitro della gara Comprensorio Montalto Uffugo – Luzzese del 25.01.2004; rilevato che dai rapporti del direttore di gara, dell’assistente arbitrale e del commissario di campo risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti addebitati alla società Comprensorio Montalto Uff. a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri sostenitori sia nel corso della gara che al termine della stessa; tenuto conto, tuttavia, della fattiva collaborazione prestata a più riprese alla terna arbitrale dal presidente della reclamante, Sig. D’Acri e dai dirigenti Sigg.ri Aiello e Vita, che hanno impedito ulteriori aggressioni nei confronti della terna suddetta; ritenuto pertanto di dover ricondurre ad equità la sanzione irrogata alla società reclamante, riducendo l’ammenda e confermando la squalifica del campo di gioco per due giornate; visto l’art.32, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. sospende il giudizio per quanto concerne l’impugnazione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore DE ROSE Francesco, disponendo la convocazione “a chiarimenti” dell’arbitro della gara Comp. Montalto – Luzzese disputatasi il 25.01.2004, per la seduta dell’ 1.03.2004; in parziale accoglimento degli altri punti del reclamo proposto dalla società Comprensorio Montalto Uffugo , delibera di : ridurre l’ammenda ad € 350,00, confermare le due giornate di squalifica del campo di gioco; dispone, altresì, accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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