COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 88 del 18/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/02/2004 FUSCALDO – DRAGOS

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 88 del 18/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/02/2004 FUSCALDO - DRAGOS Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 85; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 44° minuto del secondo tempo il Sig. Plastina Carmine, dirigente della società Fuscaldo, entrava abusivamente in campo e colpiva un giocatore della squadra avversaria; - che, a seguito dell'atto di violenza perpetrata il citato dirigente veniva spinto da persona non identificata e cadeva per terra; - che, a questo punto "scoppiava una rissa quasi generale alla quale partecipavano tutti gli atleti delle due società"; - che ritornava la calma solo quando i corrissanti si rendevano conto che per terra si trovava privo di sensi il giocatore Fragale Domenico (Dragos) il quale veniva accompagnato in ospedale a bordo di una ambulanza appositamente fatta pervenire dai carabinieri; - che, successivamente l'arbitro notava anche un altro giocatore della società Dragos sanguinante dall'occhio sinistro; - che l’arbitro constatava l'impossibilità di poter riprendere la gara non solo per le condizioni psicologiche venutesi a creare, ma anche poiché, qualora avesse ripreso la direzione dell'incontro, avrebbe dovuto assumere i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori di entrambe le società coinvolte nella rissa e le squadre sarebbero rimaste in campo con un numero di giocatori inferiore a quello consentito, - che a questo punto l’arbitro, per evitare più seri pregiudizi, considerava la gara definitivamente chiusa; - che il Sig. Martora Carmine, allenatore della società Fuscaldo, si rendeva responsabile di proteste a decisioni arbitrali durante la gara; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorché per il diretto comportamento del suddetto dirigente e giocatori, identificati e non, anche per la responsabilità oggettiva delle due società; visti gli articoli 12 punto 2; 13 punto 1 comma b) e 14 comma e) del C.G.S. delibera 1) infliggere la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ad entrambe le società FUSCALDO e DRAGOS; 2) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del giocatore ROVELLA EMILIO e del dirigente PLASTINA CARMINE appartenenti alla società Fuscaldo; 3) squalificare per DUE GARE il giocatore ROVELLA EMILIO (FUSCALDO); 4) inibire fino al 18 APRILE 2004 il Sig. PLASTINA CARMINE dirigente della società FUSCALDO 5) squalificare fino al 25 FEBBRAIO 2004 il sig. MARTORA CARMINE, allenatore FUSCALDO; 6) infliggere ad entrambe le società FUSCALDO e DRAGOS l’ammenda di €. 250,00 ciascuno; 7) vista la nota trasmessa dalla società Fuscaldo in data 17.2.2004, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Comitato Regionale in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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