COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 87 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA Avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 14.01.2004 (Ammenda di € 250,00, inibizione dirigente MINGRONE Alfonso fino al 31.12.2004, squalifica calciatore CALABRETTA Antonio fino al 30.06.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 87 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA
Avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 73 del 14.01.2004 (Ammenda di € 250,00, inibizione dirigente MINGRONE Alfonso fino al 31.12.2004, squalifica
calciatore CALABRETTA Antonio fino al 30.06.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rileva che dal rapporto dell’arbitro della gara Silana – Calcio Ciro’ Krimisa dell’11.01.2004 risulta che :
il calciatore Calabretta Antonio, del Calcio Ciro’ Krimisa, si è reso responsabile di un atto di modesta violenza nei confronti
del direttore di gara, senza alcuna conseguenza lesiva, e di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello
stesso;
il dirigente accompagnatore della medesima società, Mingrone Alfonso, nel corso della gara si è reso responsabile di
un’entrata abusiva sul terreno di gioco, per proteste ad una decisione adottata dall’arbitro, e di un comportamento
minaccioso nei confronti di quest’ultimo;
il Mingrone, al termine della gara, ha tentato di aggredire il direttore di gara, inseguendolo per circa trenta metri prima di
essere bloccato dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine;
il direttore di gara medesimo, essendo intento a fare la doccia, non ha potuto constatare con certezza che siano state
“persone appartenenti al Cirò” a sferrare i colpi alla porta del proprio spogliatoio;
ritenuto di dover ricondurre ad equità le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo al calciatore Calabretta Antonio ed al
dirigente Mingrone Alfonso, in considerazione della natura, della entità e delle modalità dei fatti ascrittagli ed, inoltre, di
dover revocare l’ammenda inflitta alla società reclamante, non essendo possibile addebitare alla stessa con certezza gli
accadimenti di cui al precedente punto a titolo di responsabilità oggettiva;
visto l’art.32, comma 3 del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di :
REVOCARE l’ammanda di € 250,00 inflitta alla società reclamante;
ridurre la squalifica irrogata al calciatore CALABRETTA Antonio fino al 21 MARZO 2004;
ridurre l’inibizione inflitta al dirigente MINGRONE Alfonso fino al 24 OTTOBRE 2004;
dispone, altresì, accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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