COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 95 del 10/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 29/02/2004 PAOLANA – DELIANUOVA CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 95 del 10/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA DEL 29/02/2004 PAOLANA - DELIANUOVA CALCIO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 92, letto il reclamo della società Delianuova Calcio con il quale ha chiesto che la partita venisse ritenuta sospesa al 45° minuto del primo tempo sostenendo che le "azioni violente e gravemente minacciose" tenute da un dirigente già squalificato della società Paolana e di un sostenitore della stessa società durante l'intervallo nei confronti dell'arbitro e degli stessi giocatori e dirigenti della società Delianuova Calcio avrebbero influenzato irregolarmente la direzione arbitrale il quale avrebbe fatto credere ai giocatori della società Delianuova Calcio "per tranquillizzarli" che la partita l'avrebbe considerata conclusa alla fine del primo tempo; rilevato che quanto asserito dalla reclamante non trova adeguato riscontro nel referto arbitrale, dal quale si evince che la gara, nonostante il verificarsi di alcuni incidenti tra il primo ed il secondo tempo, è stata diretta e conclusa regolarmente; delibera 1) revocare la sospensione cautelare del campo di giuoco della società PAOLANA; 2) infliggere alla società PAOLANA l’ammenda di €. 500,00 ed UNA giornata di squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata per avere, un proprio sostenitore tra il primo ed il secondo tempo, aggredito l'arbitro entrando nel suo spogliatoio, afferrandolo e stringendogli le mani intorno al collo; per aver consentito la presenza all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi di un proprio dirigente, già inibito, reo di aver altresì tentato di aggredire l’arbitro; per comportamento offensivo da parte di propri sostenitori durante la gara, nonché per sputi e lancio di bottiglie nei confronti dell'arbitro a fine gara da parte di propri sostenitori; 3) inibire fino al 10 MARZO 2009 il dirigente LOIZZO FRANCESCO della società PAOLANA per avere, al termine del primo tempo, aggredito l'arbitro tentando di colpirlo più volte e tenendo altresì nei suoi confronti un comportamento offensivo e gravemente minaccioso che reiterava più volte; per avere ancora con un pugno ed una spallata sfondato la porta dello spogliatoi arbitrale; per avere infine tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara istigando anche altri sostenitori; (già inibito fino al 10.2.2006); 4) rigettarsi il reclamo proposto dalla società Delianuova Calcio ed incamerare la relativa tassa; 5) pubblicare il risultato della gara PAOLANA - DELIANUOVA CALCIO = 5 - 2;
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